Umberto Romagnoli: Metamorfosi del capitalismo

| 20 Aprile 2015 | Comments (0)

 

Come dire: le forze politiche che gestiscono la crisi adottano decisioni che in materia di lavoro preparano. Molto antico e anzi remoto. Il che finisce per svuotare di significato il fatto che il diritto del lavoro sia diventato maggiorenne allorché la sua originaria dimensione privato-sociale ha potuto coniugarsi con la dimensione pubblico-statuale in un regime di democrazia costituzionale. Quando, cioè, come scrisse Massimo D’Antona in uno dei suoi ultimi saggi, “le garanzie dell’organizzazione e della lotta sindacale, il principio di tutela del lavoro nel rapporto contrattuale e le sue condizioni specifiche, come il giusto salario e la protezione della donna e dei minori, il diritto al lavoro e alla sicurezza sociale assumono per la prima volta evidenza assiologica e sostanza normativa sul piano costituzionale come parte di un compromesso politico, dal quale gli Stati europei ricaveranno da allora in poi un decisivo fattore di legittimazione”. Un compromesso che si tinge dei colori pennellati dagli autori delle costituzioni promulgate nella seconda metà del ‘900 con l’intento di comporre il nucleo costitutivo di quello che sarebbe stato definito “modello sociale europeo”.

Poiché l’età industriale arrivò senza essere preannunciata, è comprensibile che la società vi sia entrata a casaccio e in maniera traumatizzante. Pertanto, porta seri argomenti a favore della tesi secondo la quale la storia è una maestra senza discepoli il fatto che la società sia uscita dall’età industriale come vi entrò. E dire che la percezione di un nuovo inizio si era tradotta in innovazioni legislative che risalgono ormai a parecchi decenni addietro. Almeno, cinque.

Ne deriva che l’impreparazione con la quale la società affronta i problemi del tempo presente è il sintomo più deprimente ed insieme la misura meno imprecisa dell’irresponsabilità della classe dirigente e, al tempo stesso, dei limiti culturali delle opposizioni, a cominciare da quella sindacale. Infatti, i duellanti si sono confrontati da sponde opposte senza la possibilità di capirsi un po’ perché, nel loro oltranzismo, preferivano affidare la soluzione della contesa all’equilibrio dei rapporti di potere nella società e un po’ perché, spaventati dalla complessità, semplificavano tutto e per ciò solo deformavano la realtà. Le prese di posizione – che soltanto dei formalisti accaniti potevano assumere – si elidevano a vicenda, come succede spesso in presenza di opposti estremismi.

Come l’indesiderabilità sociale del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non ha potuto impedirne la diffusione, così la desiderabilità sociale del medesimo contratto non può bastare ad assicurarne l’appartenenza al diritto vivente, limitandosi semmai a rallentarne il declino. E’ una visione deterministica del genere che ha distolto dall’impegno di predisporre misure di accompagnamento della transizione capaci di ridurre al minimo il pericolo di un allarme sociale pericoloso per la tenuta della stessa democrazia. Si riteneva infatti che la soluzione consistesse semplicemente nel diminuire la desiderabilità sociale del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si è cominciato con l’introdurvi dosi variabili di flessibilità; però, era inevitabile che prima o poi si arrivasse alla manomissione della garanzia della reintegrazione in tutti i casi di rottura del rapporto per effetto di un licenziamento ingiustificato. Infatti, ai ripetuti attacchi frontali cui era esposto l’art. 18 ha resistito finché non ha dovuto capitolare.

Il che però non costituisce un dettaglio trascurabile. Anzi, spesso è il solo vantaggio disponibile. E’ il vantaggio del tempo dell’adattamento. Poiché il nuovo per lo più spaventa, è normale che i predestinati a farne esperienza diretta sulla propria pelle ricorrano alla forma di autotutela capace di moderare la velocità del cambiamento. Infatti, è frequente che si irrigidiscano nell’arroccamento in difesa dell’esistente.

 

1. Una flessibilità che ha incontrato i favori del legislatore prima della rigidità

Secondo loro, è cattiva la flessibilità deviata, fraudolenta, lesiva di aspettative che sarebbe da irresponsabili deludere anzitutto perché scoppierebbe un panico incontrollabile fatto di angosce e frustrazioni.  Infatti, ne combattono la patologia perché sono convinti che sia buona solamente la flessibilità che abitua i comuni mortali ad allontanarsi dalla pratica del lavoro dipendente a tempo indeterminato cui erano stati educati e socializza le più giovani generazioni che non possono nemmeno considerarla una realistica alternativa alle occasioni di lavoro che il mercato è disposto ad offrire.

Non c’è dubbio che schiodarla dalla memoria non è la stessa cosa che proporsi di espellerla dall’immaginario collettivo o confinarla ai margini; dopotutto, è più facile imparare che disimparare. Per questo, i governanti del giorno d’oggi sentono il dovere di riaffermare la centralità del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Magari i governati non ci credono, ma li conforta sapere che la loro speranza non è morta, perché l’establishment non è schierato pregiudizialmente contro di essa.

La tecnica meno dispendiosa ed insieme più efficace consiste nel diminuire la desiderabilità sociale del lavoro a tempo indeterminato. Si è cominciato con l’introdurvi dosi variabili di flessibilità, ma era inevitabile che prima o poi si arrivasse alla manomissione della garanzia della reintegrazione in tutti i casi di rottura del rapporto in seguito all’intimazione di un licenziamento ingiustificato. Infatti, ai ripetuti attacchi frontali cui era esposto l’art. 18 ha resistito finché non ha dovuto capitolare. La sua capitolazione, finora soltanto parziale, è stata decretata l’anno scorso dalla legge 92. Ma la soluzione sa di provvisorio. Sia perché si è attivata una iniziativa referendaria per il ripristino dello status quo ante sia, e soprattutto, perché il nuovo regime normativo della flessibilità in uscita non comporta la restituzione della licenza di licenziare revocata con una legge risalente al 1966 i cui autori non potevano ancora sapere cosa fosse il capitalismo flessibile.

Cionondimeno, occorre chiarire subito che si finirebbe per dare ragione a quanti vedono nella storia una maestra senza discepoli se si ritenesse che l’indeterminatezza della durata del contratto di lavoro sia un bene in sé. In epoca pre-industriale, infatti, era vietata.

Poiché il contratto, secondo l’ideologia dominante in una società retta da principi individualistici, è di per sé un mezzo di esaltazione della libertà personale, le codificazioni civili dell’800 consideravano l’indeterminatezza temporale dei contratti di lavoro subordinato a stregua di un inammissibile vulnus inferto alla personalità dell’obbligato. Perciò, il divieto di costituire rapporti senza termine aveva la valenza di una misura d’ordine pubblico e la sua violazione era sanzionata col più intransigente degli automatismi che lo ius civile possa prevedere: l’invalidità assoluta del contratto istitutivo. Infatti, la nullità colpiva la locazione di opere di cui non fosse predeterminata la durata, con conseguente esonero dalla responsabilità per i danni prodotti dalla volontaria e unilaterale cessazione del rapporto.

Come dire che in materia di lavoro la flessibilità ha incontrato il favore legislativo più precocemente della rigidità.

Se in passato bisognava persuaderli che il tramonto della concezione servile del lavoro era compatibile e anzi complementare con la possibilità di tornare al lavoro libero-professionale che si era stati costretti ad abbandonare, all’aprirsi del terzo millennio bisogna scongiurare la crisi di smarrimento in cui cade chi teme che l’evoluzione del post-industriale sia sfornita del gradualismo che costituisce la forma più civilizzata del progresso sociale. La micro-discontinuità, infatti, è la costante evolutiva di un diritto che come quello del lavoro è a misura d’uomo; ed è significativo che essa permanga sia nelle fasi in cui prevale la logica concessivo-acquisitiva sia a fortiori nelle fasi in cui la logica prevalente è ablativa e recessiva.

Tuttavia, è imperdonabile che finora si sia riflettuto poco o per niente sulla fragilità dell’argine di contenimento delle sotterranee tendenze alla ri-rifeudalizzazione dei rapporti sociali. Eppure, il solenne divieto non avrebbe potuto andare incontro ad un flop più clamoroso. Un po’ perché gli imprenditori che riempivano gli stabilimenti di manodopera raccogliticcia e fluttuante volevano disporre di una più variata cassetta degli attrezzi per guadagnarne il consenso ad ubbidire al potere di comando di un’autorità privata e per regolarizzare il turn-over; e un po’ perché i loro dipendenti, tramontata l’illusione di tornare al lavoro libero-professionale dei genitori o alle consuetudini del lavoro nei campi, potevano disporre di un meccanismo che, in assenza di valide alternative, ne proteggesse in qualche misura l’interesse alla continuità del vincolo.

Ma, se gli autori della codificazione napoleonica non potevano prevedere che capitalismo industriale avrebbe avuto necessità di disporre di manodopera permanente e disciplinata per poter contare su di fattore produttivo stabile, non raccogliticcio, e, se non fidelizzato, almeno affidabile, toccherà agli interpreti soddisfare la vitale esigenza. Chiusero gli occhi sulla trasgressività della dilagante prassi delle assunzioni sine die e, al tempo stesso, rafforzarono l’autorità degli imprenditori concedendo ai medesimi la licenza di licenziare. Un elevato numero di soggetti pubblici e privati: a cominciare dai sindacati, all’autonomia contrattuale dei quali rinvia ripetutamente lo stesso legislatore, e dai giudici – inclusi quelli della Consulta – che saranno chiamati a fronteggiare un contenzioso presumibilmente imponente a causa delle imperfezioni e della prolissità del testo scritto.

 

2. Un nuovo modello  antropologico di riferimento

Ciononostante, è da ipocriti sospendere il giudizio e, in attesa di chissà quale evento risolutivo, trincerarsi dietro la saggezza empirica degli inglesi secondo cui “la prova del budino consiste nel mangiarlo”. Il senso generale della riforma è chiaro fin d’ora. Soprattutto se, per raccontarlo, si utilizzano le categorie interpretative e il linguaggio dell’antropologia giuridica; la quale, sebbene sia poco conosciuta e praticata da noi, non è altro che l’antropologia sociale e culturale come la vedono legislatori e interpreti.

Premesso che l’impianto di base del diritto del lavoro – ossia, del più eurocentrico dei diritti nazionali – si è formato nel periodo tra le due guerre, mi affretto ad informare che il modello di uomo che è dato ricavare dall’esperienza del fascismo giuridico non è più il poverocristo del decollo industriale che guardava l’homo oeconomicus dell’ideologia capitalistica con ammirazione ed insieme con rancore. Ormai, è un uomo integrato in una società massificata, assistita, laboriosa dove non si sciopera e i treni viaggiano in orario. Un uomo docile e sottomesso. Tenace, ma mite. Un uomo che, dopo un burrascoso inizio, si è familiarizzato con l’etica del lavoro salariato ed ha metabolizzato il principio d’autorità, comportandosi da suddito ubbidiente dentro il luogo di lavoro e fuori.

Infatti, il Novecento è stato il secolo durante il quale, come scriveva Antonio Gramsci, si è compiuto il maggior sforzo collettivo per creare, con rapidità inaudita, “con una coscienza del fine mai vista nella storia” e quasi con ferocia “un tipo nuovo di lavoratore e di uomo”. Come adesso dice Marco Revelli, il Novecento è stato il secolo dell’homo faber o, come preferisce dire Aris Accornero, “il secolo del lavoro”: “tutti ci alzavamo alla medesima ora, tutti uniformati negli orari giornalieri, settimanali, annui” e tutti pensavamo che “la vita lavorativa si svolgesse su tutto l’orario giornaliero per tutti i giorni feriali della settimana in tutti i mesi lavorativi dell’anno, fino alla pensione”.

Certo, era un itinerario esistenziale che poteva non piacere. Ma la cosa non impensieriva, perché esso era preordinato al raggiungimento della sola forma di cittadinanza sociale che il diritto del lavoro poteva realisticamente promettere al popolo degli uomini col colletto blu e le mani callose; una cittadinanza che sarà chiamata “industriale”. Un po’ perché (suppongo) odorava di petrolio e carbone, vapore di macchine e sudore, e un po’ perché la fabbrica fordista era uno dei grandi laboratori della socializzazione moderna.

Il descritto modello antropologico resisterà all’usura del tempo.

Infatti, quando cominciai a studiarlo, più di quaranta anni fa, quello del lavoro era ancora il diritto dei contraenti deboli trattati col paternalismo che si addice ad un capite deminutus, benché fossero più garantiti di prima dalle libertà civili, politiche e sindacali di cui si sarebbero serviti per sommare ai vantaggi della tutela legificata quelli dell’autotutela organizzata.

Se non sembrano innovare il modello antropologico di riferimento, tutte le costituzioni post-liberali lo collocano però in un contesto ricco di seducenti promesse di domani che cantano.

Radicale in effetti sarà la modificazione del patrimonio antropologico che, segnando la fine di una lunga pazienza, trapela dallo statuto dei lavoratori: la chanson de geste di Cipputi, come ho voluto definirlo in precedenti occasioni.

Il nuovo modello antropologico rimanda al cittadino che si obbliga per contratto a vestirsi da produttore subalterno per poter acquistare il pacco-standard di beni e servizi il cui godimento gli consente di sentirsi un cittadino pleno iure, disposto forse a sacrificare qualcosa delle prerogative che gli spettano in quanto tale, ma in una misura che decresce a vista d’occhio. Non a caso, lo statuto si propone di sostituire all’autorità dell’imprenditore avvolta in un sentore di sacrestia un’autorità laicizzata che si basa sulla rilegittimazione dell’impresa mediante l’adeguamento dei suoi principi d’azione a tutti i valori di cui è portatore il fattore lavoro, anche a quelli non negoziabili né monetizzabili. “L’idea-madre dello statuto”, secondo il compendioso commento di Luigi Mengoni, “è che l’organizzazione tecnico-produttiva dell’impresa deve modellarsi sull’uomo, e non viceversa”. Come dire: lo statuto, più che una riforma, è una sfida al pensiero dominante che accredita come oggetto di culto i criteri di razionalità ed i parametri di efficienza che avevano assicurato il successo del fordismo. Non era mai accaduto che la glorificazione del lavoro, e del suo primato assoluto, fosse contestata con tanta durezza. Si finirà infatti per esagerare, prestando così il fianco alla critica di flirtare con l’antindustrialismo. Ma la critica era faziosa. Dimenticava che l’industrializzazione non era mai stata rispettosa dei diritti, sia collettivi che individuali.

Lo scontro si assopisce più in fretta di quanto la sua violenza lasciasse presagire. Senza però giungere a un chiarimento definitivo.

 

3. La cittadinanza industriosa

Il fatto è che, negli ultimi due decenni del Novecento, si profila una nuova sfida, ancora più dirompente: i pilastri della coercizione uniformante si sgretolano e la liberalizzazione destrutturante dei modelli di comportamento genera un’imprevedibile antropologia sociale che, presto o tardi, leggi e contratti collettivi avrebbero dovuto interpretare senza più linee-guida precostituite e condivise. Dalla rigidità si transita verso la flessibilità e, a partire dagli anni ‘80, il diritto del lavoro inizia a sbriciolarsi in un cumulo disordinato di norme con l’inclinazione, per usare un’espressione insolitamente vivace uscita dalla penna irrequieta di un nostro giudice costituzionale, a “degradare al livello di gregge privo di pastore”. In altri termini, il diritto del lavoro smette a poco a poco di funzionare come un sistema di pluralismo normativo polarizzato dalla vocazione egemonica del prototipo storico della transazione economica che permise l’avvento del capitalismo industriale.

Onestamente, però, non credevo che bisognasse ricominciare daccapo. Un po’ perché la micro-discontinuità è la costante della formazione storica del diritto del lavoro, specialmente per quanto attiene al diritto del contratto individuale di lavoro, e un po’ perché l’indesiderabilità di troppi e troppo veloci cambiamenti consigliava valutazioni tanto selettive quanto meditate.

Vero è che “quando gli uomini si trovano di fronte ad una novità che li coglie impreparati, si affannano a cercare le parole per dare un nome all’ignoto”e, in casi del genere, come ha osservato con un filo di ironia l’autore del Secolo breve,  spesso va a finire che “la parola-chiave è la breve preposizione ‘dopo’, generalmente usata nella forma latina ‘post’, come prefisso del termine” usato in precedenza. A me invece pareva di avere trovato la parola adatta per designare il passaggio d’epoca che l’Europa stava vivendo. Infatti, anziché parlare di cittadinanza post-industriale, parecchio tempo fa ho proposto di parlare di cittadinanza industriosa.

Dite che è soltanto un gioco di parole?

Beh, allora, vi ricorderò quel che scriveva Herbert Spencer nel tardo Ottocento: “l’industrialismo”, scriveva, “non deve essere confuso con l’industriosità”. Industrialismo infatti è un vocabolo che non designa situazioni caratterizzate soltanto dalla erogazione di ingenti quantità di lavoro; piuttosto, designa un certo modo di produrre che è diventato in fretta anche un certo modo di pensare. Casomai, fareste bene a dire che la mia proposta non è originale, perché il copyright della formula lessicale appartiene ad un grande giurista francese recentemente scomparso. Gérard Lyon-Caen era del parere che “on restera nécessairement industrieux, sinon industriel”.

Del resto, la nozione di cittadinanza industriosa trova nelle costituzioni post-liberali più sostegni che ostacoli. Prendiamo in mano la costituzione italiana e leggiamo il suo art. 4: “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che lo rendano effettivo”. Ma, per favore, non fermiamoci, come di solito succede, al primo comma del disposto costituzionale. Leggiamo anche il secondo: “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. A questo punto, proviamo a reinterpretare la norma nella sua interezza, anziché scomporla artificialmente in disposizioni separate da una cesura che ne rende impossibile una lettura unificante. Proviamoci: inforcando lenti adeguate all’odierna complessità sociale, vedremo la norma riacquistare la compattezza che gli interpreti non vedevano. Perché?

Perché, è la convincente risposta di Ulrich Beck, “nella prima modernità dominava la figura del cittadino-lavoratore con l’accento non tanto sul cittadino quanto sul lavoratore. Tutto era legato al posto di lavoro retribuito. Il lavoro salariato costituiva la cruna dell’ago attraverso la quale tutti dovevano passare per poter essere presenti nella società come cittadini a pieno titolo. La condizione di cittadino derivava da quella di lavoratore”. In effetti, se il lavoro era il passaporto per la cittadinanza, lavoro e cittadinanza formavano tuttavia un binomio che aveva la caratteristica instabilità di una barca con un elefante. Gli interpreti erano consenzienti o (il che è lo stesso) non se ne accorgevano nemmeno, perché declinavano il lavoro al singolare nell’ottica di un codice civile implementato da una ricca regolamentazione che collocava il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato al centro d’un sistema di garanzie dal quale erano esclusi i lavori svolti sulla base di assetti contrattuali diversi.

Viceversa, la costituzione non conosce la dicotomia contratto di lavoro subordinato-contratto di lavoro autonomo. Come dire: mentre il codice civile ragiona in termini di modalità tecnico-giuridiche di svolgimento del lavoro, la costituzione si preoccupa soltanto di rimuovere situazioni soggettive di debolezza e disuguaglianza sostanziale comunque e dovunque si manifestino.

Insomma, poiché i padri costituenti vollero che la Repubblica tutelasse “il lavoro in tutte le sua forme e applicazioni”, è conforme alla nostra costituzione soltanto una concezione inclusiva del lavoro. Il più pronto ad aderirvi ed a valorizzarla è stato Massimo D’Antona. Persuaso che il diritto del lavoro sia un costrutto storico e non abbia nulla di ontologico, Massimo riteneva che la passione per la specie di lavoro più intensamente protetto nel Novecento avesse fatto perdere di vista il genere: ossia, “il lavoro senza aggettivi”, il lavoro che si propone all’attenzione dei decisori di regole in quanto tale, il lavoro che – indipendentemente dallo schema contrattuale in cui è dedotto per essere utilizzato – condiziona il destino delle persone e, pur essendo privo della determinatezza storica che permette di riconoscervi il più durevole retaggio della civiltà industriale, contiene un loro progetto di vita. 

Per quanto possa apparire paradossale, proprio e solamente ora è possibile misurare la gravità degli effetti distorsivi subiti dal significato autentico del divieto di pattuire vincoli obbligatori di durata virtualmente illimitata in seguito al trattamento della centrifuga azionata da generazioni di giuristi dell’Otto e Novecento. “Nessuno”, stabiliva una ellittica disposizione del codice civile italiano del 1865 mutuata dal codice napoleonico, “può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa”.

Figlio della Rivoluzione che aveva sancito il tramonto della concezione feudale dei rapporti sociali, il precetto formulava un principio etico, ancor prima che giuridico. Muovendo dal dato di fatto in sé inconfutabile che la durata dell’obbligazione di lavorare subordinatamente comporta la cessione di una porzione del tempo di vita, i moderni si rendevano perfettamente conto che l’estensione illimitata del tempo ceduto avrebbe precluso ai comuni mortali la possibilità di assaggiare il sapore della libertà personale appena conquistata. Per questo, le grandi codificazioni civili comprimevano l’autonomia privato-contrattuale: per impedire il ritorno del rimosso. Infatti, postulando l’inestimabilità del tempo di vita come valore al punto di non ammetterne un uso negoziale purchessia, il precetto identificava nella instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sine die il paradigma della contrarietà ai principi costitutivi della civiltà che stava nascendo. Per contro, la manipolazione interpretativa della norma che finì per prevalere lo ha restituito alla cultura giuridica come l’antecedente legislativo della recedibilità dal rapporto di lavoro per iniziativa  unilaterale di entrambe le parti e dunque anche del licenziamento ad nutum. “Chi si fa servire non serve”, borbottavano alcuni con malcelata irritazione; “ergo, la legge non è scritta per lui”. Ma non vennero ascoltati. Ridotta ad una espressione della libertà di mercato la percezione che i moderni avevano del tempo, l’imprenditore fu legittimato a rompere il vincolo contrattuale a suo piacimento senza incorrere in responsabilità per danni.

Ciononostante, l’idea originaria non morì. Non morì benché la stabilità occupazionale fosse diventata una precondizione della libertà personale di quanti non potevano lavorare se non alle dipendenze di terzi. Non morì perché, come avrebbe testimoniato l’evoluzione successiva, la reciproca interferenza tra tempo di vita e tempo di lavoro si sarebbe manifestata, anziché nella irreversibilità dell’ottusa dominanza del secondo sul primo, nella ricerca di sempre più equilibrati compromessi tra contrapposti interessi nell’ambito di un contesto contrattuale dove l’obbligato non può non coinvolgere nell’adempimento la sua stessa persona.

Proprio per questo, però, adesso non esiterei a riconoscere un’eadem ratio nell’intervento legislativo che si proponesse di rinnovare le cautele presidiando l’uso negoziale del tempo inteso come durata non solo della prestazione, ma anche del rapporto di lavoro. Come dire che, se l’ordinamento vigente fornisse risposte agli interrogativi suscitati dalla precarietà occupazionale e dalla tipologia di tempi di lavoro variamente modulati dall’autonomia contrattuale nel medesimo momento in cui ne celebra l’elogio, ciò assumerebbe un significato equivalente a quello attribuito alla proibizione ottocentesca. Infatti, come il divieto delle codificazioni civili dell’Ottocento era motivato dall’esigenza di natura pubblicistica di assecondare un passaggio di civiltà che prometteva di universalizzare una prospettiva emancipatoria di matrice illuministica, così la ricerca di soluzioni normative dei problemi aperti dal nuovo che avanza risponde ad un’esigenza qualitativamente identica. Allora, bisognava costruire un modello di società, proteggendone lo sviluppo contro la stessa volontà di individui. Adesso, bisogna sottrarre a rischio di distruzione quanto la società industriale è stata nel frattempo in grado di dare, col contributo del diritto del lavoro, in termini di diffusione del benessere collettivo e di coesione sociale. E’ un’esigenza che, se non può essere soddisfatta continuando a vietare atti di disposizione negoziale del tempo suscettibili di compromettere il godimento dello status di cittadinanza che si è perfezionato e consolidato durante il Novecento, impone tuttavia l’adozione di misure alternative capaci di bloccare tendenze  involutive.

 

4. Cambiamenti nella legislazione

Anche il legislatore italiano del 2003 è dell’avviso che la figura social-tipica del produttore subalterno che si prestava ad essere lo stampo dello status di cittadinanza non ha più la centralità d’una volta. Tuttavia, se è encomiabile che la riprogettazione del diritto del lavoro novecentesco sia stata avviata quando la fine della società industriale era appena cominciata, ciò può non bastare per scongiurare il rischio di uscire dal Novecento allo stesso modo in cui i nostri antenati vi entrarono: a casaccio. Ne costituisce testimonianza la performance del legislatore italiano del 2003, il quale ha rielaborato l’idea che l’insieme dei beni e servizi in cui si materializzano i diritti sociali fondamentali deve diventare una variabile indipendente dalla tipologia normativa dello scambio tra lavoro e retribuzione in modo da farne la caricatura di se stessa.

Secondo lui, siamo già o diventeremo presto un popolo di giovani in bilico tra inoccupazione e disoccupazione di massa, di casalinghe che a qualunque età accetterebbero l’inserimento in qualunque lavoro sotto-retribuito, di studenti che si socializzano svolgendo attività di giardinaggio o accompagnando cani altrui durante la passeggiata quotidiana, di uomini e donne tra i 18 e i 29 anni in condizioni di estremo disagio economico pronti ad adattare ai più svariati contesti lavorativi non tanto inesistenti o mediocri competenze professionali quanto piuttosto la stessa dignità della loro persona, di co.co.co. che sono stati suicidati per rinascere in qualità di lavoratori a progetto con una manciata di diritti in più tra i quali – udite, udite! – quello di vedersi riconosciuta la paternità delle “invenzioni fatte in occasione del rapporto”, di soggetti a rischio di esclusione sociale disposti a rinunciare al pranzo di Natale o alla gita del Lunedì di Pasqua se saranno chiamati sul cellulare per qualche petit boulot, di uomini e donne il cui tempo di vita si confonde col tempo di lavoro perché a modico prezzo è espropriabile dal datore di lavoro con un preavviso di 24 ore.

Insomma, preso dalla voglia smodata di comportarsi da Grande Elemosiniere il legislatore ha preso sotto braccio un mondo del lavoro la cui disperazione è simboleggiata dalla scelta di qualche suo abitante di andare in Iraq per farsi arruolare in un esercito senza nome e senza bandiera in cambio di un pugno di dollari. Un mondo del lavoro che, nonostante la sua eterogeneità, non finirebbe in frantumi, secondo il legislatore, soltanto perché scopre una radice comune nella salvifica propensione al bricolage.

Proprio questo, perciò, è il più sicuro indizio che il repertorio delle tecniche contrattuali legislativamente tipicizzate ha il dimesso profilo della progettualità esibita dall’universo molecolare e formicolante del lavoro sommerso. Il quale diviene così la culla del nuovo diritto del lavoro. Attirato dal lavoro nero, ne ha spalmato il colore su tutti i contratti sui quali ha allungato lo sguardo e la mano. Come dire, quindi, che il diritto del lavoro da strumento di promozione sociale si converte nel suo contrario, nella misura in cui l’accesso al lavoro dei flessibili e marginali è regolato in maniera tale che ciascuno di essi ritrova la sua inferiorità in trattamenti economico-normativi più penalizzanti che premianti. Forse, ai più colti di loro verranno in mente le parole di Giuseppe Ungaretti: “si sta come d’autunno/sugli alberi le foglie”; gli altri condivideranno senza saperlo le medesime sensazioni dei personaggi della Montagna incantata che avevano imparato ad accettare la febbre come la componente stabile d’una precaria salute.

Per questo, un giorno si dirà che anche il nostro legislatore ha attraversato il suo periodo colorato: come Picasso ne ebbe uno rosa, lui lo ha avuto nero. Ma il dipinto post-moderno del nostro non troverà all’asta di Sotheby’s acquirenti disposti sborsare le cifre da capogiro che, informano le cronache, sono state di recente versate per una tela del post-impressionismo picassiano.

Lo schema di ragionamento del legislatore è elementare: se il lavoro dipendente del Novecento, con le sue regole e l’aspettativa di migliorarle, ha perduto l’egemonia culturale, nemmeno la grande impresa industriale può conservare la sua. Infatti, la mutazione antropologica non riguarda il solo mondo del lavoro. Interessa anche l’ambiente degli operatori economici. Entrambi i processi, anzi, sono simmetrici e complementari. Integrandosi e completandosi a vicenda, ridisegnano l’immagine di una economia legata ad una prospettiva di declino: una prospettiva che ne farà una periferia dell’area delle economie forti – “una sorta di colonia”, sostiene Luciano Gallino, “magari relativamente prospera, eppur colonia”.

Si replicherà che il legislatore, benché incurante di una politica dell’offerta per migliorare la qualità dell’occupazione e creare posti di lavoro ad alta intensità di conoscenza, è tuttavia animato dall’intento di promuovere una politica economica di sostegno della domanda di lavoro. Può darsi. Ma la promuove a modo suo.

Anzitutto, punta esclusivamente sui singoli operatori economici, mentre né la stabilità né la crescita della domanda rientrano nelle loro possibilità. In secondo luogo, scommette sul volontarismo, sull’individualismo e sull’estemporaneità delle scelte economico-produttive da cui dovrebbe dipendere il futuro del paese. Infatti, ha manipolato i lineamenti del diritto del lavoro a misura degli operatori economici che tradizionalmente suscitano più tenerezza nei legislatori di tutti i paesi perché gestiscono un’organizzazione dove il lavoro che svolgono (unitamente ai familiari, di solito) prevale sul valore del capitale investito. Per questo godono di facilitazioni. Per esempio, in un mercato del lavoro organizzato come un super market frotte di piccoli imprenditori, piccoli commercianti, artigiani possono – oggi più di ieri e più facilmente – prendere “tre al prezzo di due”.

In un tessuto produttivo impoverito dalla de-industrializzazione malgrado i luccicanti lustrini della new economy, non c’è più posto per macro-strutture tecnologicamente avanzate. Lì non possono trovarne se non imprese con le caratteristiche delle tende da campeggio: facili da montare, possono essere rapidamente smontate e rimontate altrove.

Infatti, il legislatore concede la licenza di disintegrare l’ordinaria attività dell’impresa attraverso smembramenti, scorpori e appalti di servizi; dismettere segmenti dell’organizzazione del lavoro; disarticolare e riarticolare i cicli aziendali. Adotta cioè misure che consentono di introdurre non tanto elementi di dinamismo nel mercato del lavoro quanto piuttosto espedienti per tagliare il costo del lavoro a vantaggio di micro-organizzazioni che, in mancanza, vedrebbero minacciata la propria competitività per il semplice motivo che, se non potessero ricorrere a pratiche di esternalizzazione, non riuscirebbero a sopravvivere nei loro mercati.

 

5. Il lavoro rimercificato e la nuova tipologia contrattuale

“Imprenditore”, si legge in un dignitoso manuale del passato, “è solo la persona o l’ente che si interpone fra i prestatori d’opera e il pubblico dei consumatori, organizzando in una con gli altri fattori della produzione il lavoro dei primi ed impiegandolo per la prestazione dei servigi offerti ai secondi”. “Oramai rarissima”, si precisava, è la scissione della “persona del datore (…) dalla persona che utilizza” la manodopera. Scordiamocene; le cose non stanno più così: il lavoro resta necessario per produrre, ma chi lo utilizza è esonerato nella misura più ampia possibile dal rischio d’impresa per quanto attiene alla gestione del fattore produttivo finalmente rimercificato.

Identica è la finalizzazione della tipologia dei contratti di lavoro flessibile sponsorizzati dalla riforma. Per esempio, il contratto di lavoro intermittente. Esso permette alle imprese di sotto-utilizzare gli impianti, quando il mercato è fiacco, per non riempire i magazzini di merce invenduta, con la certezza però di poter disporre all’occorrenza di uno stock di manodopera parcheggiata in una zona limbica assimilabile per taluni aspetti a quella dei cassa-integrati. Obbligati a rispondere alla richiesta di prestare attività, durante l’attesa i lavoratori c.d intermittenti non maturano diritti. Tranne quello di percepire una irrisoria indennità di disponibilità.

Non meno rappresentativo della volontà di dopare un’economia gracile è il c.d. contratto di inserimento.

Nato da una costola del contratto di (poca) formazione e (molto) lavoro, è congegnato in modo da mortificare la sua aspirazione ad entrare nella famigliola dei contratti di lavoro con finalità formative. E’ lo stesso legislatore che – subito dopo aver dichiarato che “condizione per l’assunzione” di manodopera con questo contratto è la prefigurazione di “un progetto individuale di (…) adeguamento delle competenze professionali del lavoratore” ai più svariati contesti aziendali – si lascia scappare un’affermazione che inter alia toglie ragionevolezza al vincolo di durata minima del rapporto (9 mesi) da lui stesso fissato: la formazione professionale è meramente “eventuale”. Immancabili, invece, sono i vantaggi che il medesimo strumento contrattuale procura alle imprese. Anzitutto, la categoria d’inquadramento può essere inferiore fino a due livelli. Il che lo rende particolarmente attraente al ceto che il legislatore ha eletto al rango di suo interlocutore privilegiato. Vero è che il vantaggio è temporaneo, perché la durata del contratto d’inserimento non può di solito varcare i diciotto mesi e la proroga non è ammessa. Ciononostante, è un contratto che offre alle imprese minori l’opportunità di gonfiare l’organico senza per ciò solo diventare grandi ai fini della normativa applicabile soltanto se l’organico aziendale raggiunge una certa soglia quantitativa. I lavoratori c.d. inseriti non sono computabili. Insomma, il nanismo delle imprese che se ne servono è finto, perché il livello occupazionale effettivo è come occultato. Niente e nessuno può contrastare la finzione. In deroga alla disciplina generale del contratto a termine, infatti, la stipulazione del contratto d’inserimento non è vincolata al principio (esangue finché si vuole, ma non del tutto sprovvisto di efficacia deterrente) per cui l’apposizione del termine finale del rapporto deve essere giustificata da “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo”. L’anomalia, bisogna ammettere, è accattivante.

Ad ogni modo, questa tipologia contrattuale è destinata a svolgere un ruolo marginale. Sebbene il provvedimento legislativo si componga di sei Titoli e quasi ogni Titolo di due o più Capi per un totale di 86 disposizioni, il suo capitolo centrale si esaurisce in una dozzina di norme. Il suo cuore, infatti, sta nelle disposizioni raggruppate nei Titoli III e IV. Incoraggiando la destrutturazione dell’impresa e la volatilità del personale occupato, esse annunciano il ritorno a scenari d’un remoto passato. Quando il capitalismo era troppo arretrato per concedere al diritto del lavoro la chance di trascorrere una infanzia serena. Quando il primitivismo dell’etica degli affari applicata all’amministrazione del rapporto di lavoro non poteva rispecchiare, come diceva Enrico Redenti, “la coscienza e le convinzioni dei galantuomini”. Quando il lavoro era trattato come una merce, il sindacato era ininfluente e l’imprenditore era l’unico interprete e arbitro delle esigenze aziendali senza alcun controllo. Tranne quello delle giurie  probivirali.

Ecco perché si può conclusivamente affermare che nell’organismo di un diritto diventato adulto hanno trapiantato il cuore di un adolescente.

Mi chiedo se ci sarà una crisi di rigetto. Per adesso, si sa soltanto che ne sussistono le premesse.

Da un ampio sondaggio recentemente svolto da Demos-Eurisko per conto di La Repubblica emerge che il 43,9 % degli italiani disapprova l’operazione legislativa, mentre i consensi si arrestano al 42,2 %. Tutto sommato, tenuto conto dei guasti che la legge è in grado di provocare, si tratta di un buon risultato, per quanto abbondantemente inferiore alle aspettative del governo. Un risultato che, per le ragioni esposte, è immeritato. Per questo, sorge il sospetto che vi abbia contribuito la decisione governativa di immettere la legge nel circuito della comunicazione di massa associandola al nome di una persona perbene: Marco Biagi, di professione giurista del lavoro, che aveva scritto il Libro Bianco del 2001 di cui il decreto del 2003 è una parziale attuazione.

L’intento dichiarato era quello di onorare la memoria del consulente ministeriale assassinato dalle Br. Tuttavia, è ragionevole congetturare che la decisione sia stata dettata non solo da sentimenti di affetto e gratitudine, ma anche e soprattutto da più di un rimorso, congiuntamente alla volontà di compiere un gesto di riparazione: bisognava pur prendere pubblicamente le distanze dallo sciagurato ministro che aveva volgarmente insultato Marco all’indomani dell’orrendo delitto, suscitando nell’opinione pubblica un’indignazione che lo avrebbe costretto alle dimissioni. Comunque, questa è soltanto una mezza verità. L’altra metà è sottotraccia, ma egualmente visibile.

 

6. Il ruolo del governo

Al governo non sarebbe dispiaciuto che la pietas dovuta da ogni persona sensata ad una vittima innocente diventasse una specie di abito mentale suscettibile di orientare alla moderazione dell’approccio critico, se non proprio all’autocensura, nel confronto con le idee che costituiscono un suo lascito. Difatti, la maniera più semplice e diretta per ottenere questo condizionamento sottilmente ricattatorio non poteva non consistere nell’associare la legge al nome della vittima; un nome, oltretutto, più affidabile e credibile di quello del ministro, leghista e (dicono) appassionato sassofonista, sul quale ricade l’intera responsabilità politica del parto legislativo. In particolare, il governo avrebbe gradito che la sua implicita sollecitazione al self-restraint fosse interiorizzata soprattutto da quanti frequentano il medesimo ambiente professionale a cui apparteneva Marco, perché sapeva che qui la riforma sarebbe stata sottoposta ad un test che, pur non essendo decisivo, non è di secondaria importanza, stante l’influenza che il ceto degli operatori giuridici ha sempre esercitato sull’evoluzione del diritto (non solo) del lavoro.

Viceversa, il governo ha sbagliato i suoi calcoli anche su questo piano.

Praticamente, ogni giorno che passa trasmette segnali assai poco lusinghieri quanto all’idoneità della riforma a superare positivamente il test eseguito secondo i criteri disciplinari accettati dalla comunità dei giuristi del lavoro. Anche per questo, l’insolita sponsorship impropriamente personalizzante appiccicata in circostanze tragiche sul provvedimento del governo resterà nella memoria collettiva come una manifestazione di protervo candore, che molti però seguiteranno a non distinguere dallo sciacallaggio politico e morale.

 

Questo articolo è stato scritto in occasione degli studi in omaggio del giurista cileno Francisco Walker Errazuriz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: Dibattiti, Economia, Lavoro e Sindacato

About Umberto Romagnoli: Nel 1970 diviene professore ordinario di Diritto del lavoro. Dal 1978 al 1984 è preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna dove rimane professore fino all'anno accademico 2008-09. Nel corso della propria carriera ha svolto un’ininterrotta attività di studi e ricerche sul diritto positivo, approfondendo particolarmente la storia della cultura giuridica del lavoro. Dal 1985 è condirettore della «Rivista trimestrale diritto e procedura civile». Nel 1987 ha fondato la rivista «Lavoro e diritto». Tra il 1996 e il 2006, alcune Università straniere, tra cui Castilla La Mancha, Buenos Aires e la Cattolica del Perù, gli hanno conferito la laurea Honoris Causa. Tra le sue opere: Il rapporto di lavoro (con Giorgio Ghezzi,Zanichelli, 1995); Il diritto sindacale (con Giorgio Ghezzi, Zanichelli, 1997); Il lavoro in Italia. Un giurista racconta (Il Mulino, 2001); Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di politica del diritto (Donzelli, 2009).

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