Umberto Romagnoli: Il Jobs Act è anticostituzionale e discriminatorio

| 29 Dicembre 2014 | Comments (0)

 

 

Diffondiamo da Il fatto quotidiano del 29 dicembre 2014  l’intervista fatta da Stefano De Agostini al giuslavorista bolognese Umberto Romagnoli

L’analisi del decreto attuativo sull’articolo 18 del professor Umberto Romagnoli: “Se Renzi potesse riscrivere l’articolo 1 della Costituzione, direbbe che la Repubblica Italiana è fondata sulla libertà d’impresa”. E fa un esempio: con un solo giorno di assenza ingiustificata l’imprenditore potrà licenziare, senza che il giudice possa valutare

Complicata da attuare, potenzialmente incostituzionale e discriminatoria, mirata a bypassare la trattativa sindacale “a un modico prezzo”. Questo, in sintesi, il giudizio del giuslavorista Umberto Romagnoli sull’estensione della riforma dell’articolo 18 ai licenziamenti collettivi contenuta in uno dei due decreti attuativi del Jobs Act apportavi dall’esecutivo alla vigilia di Natale .
“Il Jobs Act determina un doppio binario nella gestione dei licenziamenti. I nuovi assunti hanno un trattamento di tutela assai meno efficace rispetto ai colleghi al lavoro da più tempo”, sottolinea il professore diventato docente ordinario di diritto del lavoro nel 1970 all’Università di Bologna, che negli anni novanta ha fatto parte della Commissione di garanzia sugli scioperi. Stando al decreto attuativo la riforma, che prevede in quasi tutti i casi la sostituzione del reintegro con un’indennità, si applica ai lavoratori “assunti (…) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Questa disparità di trattamento, fa notare il giuslavorista, si ritrova sia nei licenziamenti collettivi sia in quelli individuali. Ma con una sostanziale differenza. “Se il provvedimento è collettivo, si presentano ulteriori complicazioni a livello pratico – continua Romagnoli – Tra i vari licenziati, bisognerebbe distinguere tra quelli assunti prima e quelli assunti dopo l’entrata in vigore del Jobs Act e agire in modo diverso”. Insomma, i dipendenti di lunga data avrebbero diritto al reintegro, gli altri solo all’indennizzo. “Siamo di fronte a un trattamento diversificatoche è discrezionale, immotivato, non ragionevole – conclude il professore – Sono situazioni identiche trattate in maniera disuguale. Questa riforma aumenta le divisioni tra i lavoratori”.

Diretta conseguenza di questo ragionamento sono i profili di incostituzionalità del Jobs Act. “Credo che questo provvedimento non sia legittimo – aggiunge – E’ una legge che costituzionalmente non sta in piedi: viola il principio di uguaglianza riconosciuto dalla Carta”. La previsione, quindi, è che presto partiranno ricorsi per rilevare l’incostituzionalità della norma. “Ma mentre la Consulta deciderà, passerà molto tempo – riflette il professore – Basti pensare all’estromissione della Fiom da parte della Fiat a Pomigliano d’Arco. La Corte impiegò due anni prima di decretare la sua riammissione in fabbrica. Nel frattempo, il danno si produce e si generano lesioni non riparabili“. Un’altra conseguenza dell’estensione delle nuove regole ai licenziamenti collettivi risiede, secondo Romagnoli, nell’ulterioreindebolimento del ruolo del sindacato. “Con il Jobs Act, l’imprenditore potrà evitare la fase della trattativa sindacale che precede l’avvio dei licenziamenti collettivi, pagando il piccolo prezzo della corresponsione delle indennità – ragiona il giurista – Qui si monetizza non solo il diritto alla continuità del rapporto di lavoro, ma anche il potere contrattuale del sindacato”.

A essere ridimensionato dalla riforma, sempre nella visione di Romagnoli, non sarà solo il potere delle sigle sindacali, ma anche quello dei giudici. Il riferimento è a quel passaggio del decreto attuativo dove si contempla il reintegro per i licenziamenti disciplinari, ma esclusivamente nei casi in cui sia “direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento“. Secondo il professore “è incostituzionale limitare l’esercizio del potere giurisdizionale. Il giudice deve avere la possibilità di accertarese c’è stata proporzione tra gravità del fatto commesso e la sanzione che è stata inflitta. Con un tratto di penna, il governo ha cancellato un principio di equità”. A sostegno della sua tesi, il giuslavorista porta un esempio pratico: nel caso di un solo giorno di assenza ingiustificata dal lavoro, l’imprenditore potrà procedere al licenziamento, senza che il giudice possa decidere se si tratta di un provvedimento sproporzionato rispetto al fatto commesso.

Eppure, il potere dei magistrati era già limitato, nella pratica, dalla scarsa applicazione dei loro verdetti. “Su dieci sentenze di reintegro, otto non avevano luogo – spiega Romagnoli – Se l’imprenditore non voleva, il lavoratore non riprendeva il servizio”. In sostanza, precisa il docente, era garantita l’erogazione dello stipendio e del versamento dei contributi, ma di fatto il dipendente non era più ammesso sul posto di lavoro, a causa della mancanza di strumenti coercitivi che obbligassero l’imprenditore a dare piena attuazione alla sentenza. E molti lavoratori, pur avendo diritto al reintegro, finivano per accettare il risarcimento. “Anche per questo motivo, i discorsi del governo sull’articolo 18 e sui maggiori investimenti che la riforma dovrebbe attrarre, sono pura propaganda – conclude – Si dice che stiamo andando verso il futuro, ma in realtà stiamo recuperando il passato, con un ritorno al potere unilaterale e tendenzialmente insindacabile dell’imprenditore. Se Matteo Renzi potesse riscrivere l’articolo 1 della Costituzione, direbbe che la Repubblica Italiana è fondata non sul lavoro, ma sulla libertà d’impresa“.

 

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Category: Economia, Lavoro e Sindacato

About Umberto Romagnoli: Nel 1970 diviene professore ordinario di Diritto del lavoro. Dal 1978 al 1984 è preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna dove rimane professore fino all'anno accademico 2008-09. Nel corso della propria carriera ha svolto un’ininterrotta attività di studi e ricerche sul diritto positivo, approfondendo particolarmente la storia della cultura giuridica del lavoro. Dal 1985 è condirettore della «Rivista trimestrale diritto e procedura civile». Nel 1987 ha fondato la rivista «Lavoro e diritto». Tra il 1996 e il 2006, alcune Università straniere, tra cui Castilla La Mancha, Buenos Aires e la Cattolica del Perù, gli hanno conferito la laurea Honoris Causa. Tra le sue opere: Il rapporto di lavoro (con Giorgio Ghezzi,Zanichelli, 1995); Il diritto sindacale (con Giorgio Ghezzi, Zanichelli, 1997); Il lavoro in Italia. Un giurista racconta (Il Mulino, 2001); Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di politica del diritto (Donzelli, 2009).

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