Simonetta Ponzi: L’inganno del tempo indeterminato a tutele crescenti

| 1 Aprile 2015 | Comments (0)

 

 

 

Diffondiamo da “Inchiesta” del gennaio-marzo 2015 usto intervento di  Simonetta Ponzi, segreteria della Cgil Regionale Emilia Romagna, responsabile mercato del lavoro

Non è certo un caso che tra tutte le deleghe previste dalla legge 183 del 2014, il cosiddetto Jobs Act, il Governo abbia deciso di attuare per prima quella relativa al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. L’impianto complessivo della legge prevede interventi in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro, di conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro e di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro. Ma è in quest’ultimo ambito, allo scopo dichiarato di “rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione” che il Governo sforna, alla vigilia di Natale, il decreto legislativo che regola il contratto suddetto. Credo sia corretto dire come prima cosa che il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in realtà non esiste; l’unica novità prevista per coloro che saranno assunti a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della nuova normativa,  è la modifica delle sanzioni applicabili ai datori di lavoro in caso di licenziamento illegittimo o ingiustificato intimato nei confronti degli stessi lavoratori  Si interviene cioè con un’ulteriore modifica dell’articolo 18 della legge 300 del 1970, lo Statuto dei diritti del lavoratori, prevedendo un sostanziale superamento del diritto ad essere reintegrati nel proprio posto di lavoro ed indennizzati per il danno subito, a causa di un licenziamento non legittimo. Uso l’espressione “sostanziale superamento” perché in alcune specifiche circostanze ( il licenziamento discriminatorio, quello intimato in violazione alle leggi su maternità e malattia ) rimane la cosiddetta tutela reale, ma la logica che pervade l’insieme del provvedimento ha una chiara finalità, quella cioè di sostituire il diritto alla reintegra con un indennizzo monetario,tra l’altro abbastanza irrisorio. L’espressione più evidente di questo intento mi pare rappresentata dall’offerta di conciliazione, cioè l’offerta da parte del datore di lavoro di  un’indennità risarcitoria, definita secondo le modalità previste dal decreto che la istituisce, da pagare all’istante, con assegno circolare, al lavoratore ingiustamente licenziato. Se il lavoratore accetta, il rapporto di lavoro si estingue e non è più possibile alcuna impugnazione del provvedimento. Monetizzazione dei diritti, una strada già aperta con il precedente intervento di modifica dell’articolo 18 , quello prodotto dal Governo Monti con la legge 92 del 2012, legge che si può considerare propedeutica all’intervento messo in atto dall’attuale Governo. Fino a quel momento infatti, almeno nelle aziende con più di 15 dipendenti, era previsto il diritto alla reintegra nel posto di lavoro e l’indennità di risarcimento in tutti i casi di invalidità ed illegittimità del licenziamento. Poi la legge 92 ha modificato le sanzioni differenziandole a seconda delle fattispecie di licenziamento, diminuendo il campo di applicazione del diritto alla reintegra ed aumentando quello della sola tutela risarcitoria, aprendo alla possibilità, oggi ampiamente utilizzata anche per intervenire su un altro elemento strutturale nella difesa dei diritti del lavoratore ingiustamente licenziato, quello del potere del giudice, che viene fortemente ridimensionato. Provo a fare un esempi abbastanza semplice: se il datore di lavoro mi accusa di avere rubato una matita e per questo mi licenzia, se io non riesco a dimostrare, perché l’onere della prova è mio, davanti al giudice che non ho rubato la matita, il giudice non può nemmeno rilevare la sproporzione che esiste tra il fatto che mi viene contestato ( la matita) e la sanzione messa in atto ( il licenziamento ).

Ora, poiché chiunque dotato di una media ragionevolezza non può veramente  credere  all’equazione “solo la possibilità di licenziare più liberamente può consentire in questo paese l’aumento dell’occupazione”, perché tanto accanimento verso l’articolo 18, al punto da propagandare la sua quasi estinzione con la nascita di un nuovo contratto di lavoro  a tutele crescenti, in realtà inesistente? La risposta non è difficile:  l’articolo 18 è considerato l’architrave del Diritto del lavoro in Italia. La sua esistenza ha consentito di tutelare in maniera adeguata il lavoratore di fronte ad un licenziamento illegittimo, ma ha consentito allo stesso lavoratore di sentirsi maggiormente tutelato nella sua condizione di fronte ad ogni aspetto del rapporto di lavoro. I nuovi assunti con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti quanto si sentiranno liberi di fare causa al proprio datore di lavoro in caso di non rispetto dei propri diritti, normativi e contrattuali, in assenza di una tutela reale come quella determinata dall’articolo 18? E tutti, compresi coloro che perdono o cambiano il lavoro da adesso in poi, saranno nuovi assunti. L’effetto è evidente.

Il crollo dell’architrave provoca quindi il crollo dei diritti esigibili e quello conseguente dell’edificio stesso del Diritto del lavoro. In questo senso, questo provvedimento del Governo Renzi rappresenta un passaggio epocale per il nostro Diritto del lavoro, almeno per come lo abbiamo conosciuto nella sua evoluzione, a partire dalla Costituzione Repubblicana e passando per lo Statuto dei diritti dei Lavoratori che ne rappresenta simbolicamente l’apice. E questo non solo per quanto lo Statuto contiene, di fatto la traduzione in norma di legge del valore del lavoro e della dignità di chi lo svolge, ma anche per come lo si è conquistato e cioè attraverso una stagione di lotte sociali ed operaie che hanno affermato diritti, recepiti dalla legge.  Il diritto conquistato attraverso l’esercizio democratico del conflitto sociale, verso quella idea di “uguaglianza sostanziale” contenuta nella nostra Costituzione.

Nel rapporto di lavoro è infatti insita una profonda disuguaglianza; come è possibile  mettere sullo stesso piano la condizione del datore di lavoro e quella di chi il proprio lavoro lo presta? E’  ovvio che si determini una forte assimetria di poteri. Il Diritto del lavoro ha come obiettivo primario la lotta a questa disuguaglianza insita nel rapporto di lavoro e quindi a questa assimetria di poteri. Opera nei fatti come “contrappeso” di una logica puramente economica  e si presenta per questo come il diritto che maggiormente condiziona, o meglio, può condizionare, il potere imprenditoriale.

Lavoratori e lavoratrici, cioè gli stessi soggetti che questi diritti hanno conquistato e che da questi diritti erano tutelati, sono stati in grado a lungo di  preservarne l’attuazione attraverso la continuità delle lotte  ed i rapporti di forza messi in campo.

Tuttavia, ed in particolare negli  ultimi venti anni, abbiamo assistito allo smantellamento di quei valori e di quella corposità sociale, che hanno consentito di definire il Diritto del lavoro come un “diritto sociale”. Di seguito provo ad indicare  alcuni degli elementi di quadro all’interno del quale, ed in una relazione di reciproco condizionamento, si è prodotto un progressivo indebolimento del Diritto del lavoro in relazione alla sua funzione principe di “Situare il lavoro dentro un orizzonte di senso estraneo all’universo delle merci” (1).

La precarizzazione del rapporto di lavoro, usata per diminuire diritti e tutele e rendere quindi più ricattabili le persone, cosa ampliamente dimostrata dall’uso che della precarietà stessa si è fatto durante la crisi ancora in essere; la conseguente svalorizzazione e mercificazione del lavoro e dei  lavoratori, considerati sempre più tra loro interscambiabili, che si è determinata; l’individualizzazione del rapporto di lavoro, sostenuta da interventi legislativi e da una forte crisi del ruolo della contrattazione collettiva, e quindi del sindacato;la negazione dell’esistenza di interessi diversi tra capitale e lavoro, tra padroni e lavoratori, che ha portato a teorizzare di nuovo che l’interesse dell’impresa coincide con l’interesse del lavoro, anzi forse dell’intera comunità sociale; il restringimento degli spazi democratici,  sia sul piano sociale che sul piano politico.

Così come si è arrivati alla ridefinizione qualitativa del nesso tra diritto del lavoro e contrattazione collettiva: non più un diritto a sostegno di una contrattazione collettiva “migliorativa” del diritto stesso ma il suo esatto opposto. L’introduzione, attraverso l’articolo 8 della legge 148 del 2011 ( Ministro del lavoro Sacconi ) , di  “specifiche intese”, di livello aziendale o territoriale, alle quali è attribuita la  possibilità di derogare non solo a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, ma a quanto normato dalla legge stessa, rappresenta un punto di svolta. Una svolta anche rispetto alla possibilità per il sindacato di mantenere una dimensione generale e confederale, anche questa oggetto dell’attacco in particolare dell’attuale Governo, e di non farsi chiudere in una logica puramente aziendale o corporativa. Non è un caso che nelle commissioni ove si è esaminato e dibattuto il testo di quello che è diventato il Jobs Act, fosse presente anche il disegno di legge, dello stesso Sacconi, che conteneva tra le altre la previsione di assegnare tale ruolo derogatorio anche alla “contrattazione” individuale, quella cioè tra singolo lavoratore ed imprenditore!

Di fronte al Jobs Act, molti sono i giuristi che hanno esplicitamente parlato di fine del Diritto del lavoro e di ritorno agli anni ’50. Affermazione che non posso che condividere, a partire dalle considerazione che ho sopra espresso, ma che mi preoccupa enormemente per il contesto in cui ci troviamo. Una crisi, economica e sociale, lunga ormai sette anni, la peggiore per ambito e dimensione che si sia mai prodotta; il forte aumento delle disuguaglianze e della povertà anche tra quelli che ancora un lavoro lo hanno; il vuoto della rappresentanza politica del lavoro e la fragilità della rappresentanza sociale; la mancanza di equilibrio nei rapporti di forza in campo… Come, quando e cosa  sia possibile riconquistare, per consentire al diritto del lavoro di svolgere la sua funzione di contrasto alla disuguaglianza nel rapporto di lavoro, è un grande interrogativo a cui non è possibile dare facilmente una risposta. Credo tuttavia che una sua “ricostruzione” non possa che ripartire dalla Costituzione e dai suoi principi fondamentali; e non penso solo a quel “fondata sul lavoro”che connota la democrazia repubblicana italiana, messa peraltro a dura prova dalle modifiche costituzionali che nel tempo si sono succedute e che ancora interverranno. Ma anche e soprattutto alla già citata uguaglianza sostanziale, che prevede la rimozione degli ostacoli che la impediscono; al diritto al lavoro e ad una retribuzione dignitosa; e penso  al limite posto all’iniziativa economica privata che non può svolgersi “in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Ed è alla luce di questi valori, per i quali alcuni diritti fondamentali, quelli appartenenti alla sfera dell’essere, vengono dalla Costituzione stessa considerati “inviolabili”, che occorre leggere il Jobs Act per cancellare ciò che con la Costituzione è incompatibile, per contrastare con ogni legittimo strumento il pesante attacco ai diritti di  lavoratrici e lavoratori e per conquistare diritti al nuovo e sempre più consistente esercito salariale di riserva.

 



Category: Economia, Lavoro e Sindacato

About Simonetta Ponzi: Simonetta Ponzi, 48 anni, di Imola, nel 1983 lavora in un’associazione di imprese del commercio, nel 1986 viene eletta delegata per la Filcams Cgil ed entra nel direttivo territoriale della categoria. Nell'88 esce in distacco sindacale per dirigere il CID Cgil provinciale, poi la categoria dei bancari; nel '91 diventa componente della segreteria confederale di Imola. Nel 1995 passa alla CGIL regionale, nel Dipartimento mercato del lavoro e formazione, del quale assume il Coordinamento nell’anno successivo. Nel '99 entra nell’esecutivo regionale FIOM Emilia Romagna, nel Comitato centrale FIOM nazionale e l’'anno successivo nella Direzione nazionale della stessa categoria. Attualmente è responsabile del mercato del lavoro nella Segreteria Cgil Regionale dell'Emilia Romagna

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