Massimo Canella: Il bene culturale. In vista del chek-up di un concetto

| 17 Aprile 2014 | Comments (0)

 

 

Malgrado il vecchio motto: “nomina sunt consequentia rerum”, mi sembra diffusa l’opinione che le cose piuttosto emergano dall’indifferenziato, siano costituite, dai nomi che conveniamo socialmente di istituire. Le stesse parole peraltro denominano cose diverse, all’interno della stessa lingua, secondo le qualificazioni che vi vengono apposte e il contesto in cui vengono pronunciate: relazionale, disciplinare, normativo. Ciò rende particolarmente delicato il loro uso quando si affrontano argomenti che richiedono un approccio multidisciplinare e postulano la costruzione di percorsi interdisciplinari.

Un tema che presenta certamente queste caratteristiche è quello della tutela del patrimonio storico e artistico in vista della loro fruizione pubblica, che l’articolo 9 della nostra savia Costituzione ha indicato fra i compiti primari della Repubblica. Il problema si pone sia sul piano dei linguaggi delle professioni culturali, sia sul piano dell’individuazione univoca dei concetti giuridici.

In un recente intervento Dorit Raines ha sintetizzato in modo molto efficace le vicende che han portato in età moderna alla separazione progressiva di biblioteconomia, museologia e archivistica e alla nascita di svariati terreni liminari di reciproca incomprensione, accentuata dalla frequente presenza di materiali eterogenei all’interno di istituti con una vocazione principale ben definita. (1) La difficoltà e insieme la necessità di trovare linguaggi condivisi ma non confusi, per il rispetto dovuto alla ineliminabile differenziazione delle funzioni, sono state ingigantite dall’irruzione dell’informatica, che ha fatto in un certo senso sembrar facile e facilmente fruibile l’integrazione delle basi di dati e ha indotto pertanto a svilupparne i legami di contenuto; ciò ha anche aperto nuovi fonti di costruttivo confronto con gli informatici, peraltro piuttosto avvezzi all’analisi dell’eterogeneità dei linguaggi (2), e ha portato allo sviluppo di specializzazioni realmente interdisciplinari nei campi del digitale e della multimedialità. Le stesse discipline d’origine, peraltro, tendono a differenziare i linguaggi in funzione delle diverse mission degli istituti: si va da biblioteche che conservano con acribia ogni memoria del nostro passato ad altre che cercano di inseguire gli interessi dei cittadini da convertire o recuperare alla pubblica lettura; si va da musei che continuano a celebrare i fasti passati della città o dello Stato conservandone ed esponendone le creazioni migliori ad altri che perseguono fini di informazione, educazione e diletto anche solamente mediante mezzi virtuali. Ciò comporta la necessità di strategie diverse, che a volte vengono presentate come alternative mentre in realtà sono complementari.

Su un altro piano, tutto ciò dovrebbe essere in qualche modo ricondotto a un numero limitato di concetti giuridici chiari e ben concatenati, tali da consentire l’amministrazione ordinata del patrimonio secondo i principi di sussidiarietà (3) e ad indirizzare e rendere attuabili le scelte della politica. La materia è però tale, per complessità e per dinamicità, da aver reso piuttosto vivace la disputa dottrinale, a monte e a valle del dato normativo, e a rendere rapidamente obsoleti, o per lo meno incompleti, i tentativi di cristallizzarla legislativamente. Data poi la crescente complessità della nostra organizzazione sociale, occorre far convivere norme ugualmente efficaci ma originate da ordinamenti diversi: questo nostro repubblicano; quello comunitario; per certi versi quello canonico (4); ordinamenti di diritto internazionale come quelli dell’UNESCO o dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), il cui linguaggio riflette talvolta culture abbastanza diverse dalla nostra. Esiste poi la contiguità, a volte la sovrapposizione operativa, con sistemi normativi con funzioni molto diverse da quelle della tutela del patrimonio culturale, relativi alla proprietà intellettuale piuttosto che all’amministrazione digitale.

Cosa vada chiamato “patrimonio culturale” in Italia è attualmente stabilito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (5): esso è formato dall’insieme dei beni paesaggistici e dei beni culturali (6). Non dobbiamo dimenticare che un codice ha il solo fine di dettare norme, cioè proposizioni che hanno lo scopo non di descrivere o di raccontare, ma di prescrivere un comportamento. I “beni culturali” di cui il nostro codice si occupa, e quindi definisce operativamente come tali, sono pertanto quelli di cui può e intende regolamentare la protezione, la manutenzione, la conservazione, la circolazione interna e internazionale, i modi di fruizione pubblica e le attività di valorizzazione. Nella loro definizione pertanto rientrano tutte le realtà che la legge o provvedimenti adottati in base alla legge possono individuare cone “testimonianze aventi valore di civiltà”, secondo l’espressione che risale alla commissione Franceschini del 1964 – ma solo a condizione che esse possano essere considerate “cose”. Pur dovendosi segnalare una non unanimità della dottrina in merito, la relazione illustrativa al Codice non lascia dubbi sul fatto che vi si faccia riferimento alla nozione di “cosa” del nostro diritto civile, cioè di realtà appartenente al mondo della materia, ora non più necessariamente tangibile, quae digito tetigere possumus, ma comunque empiricamente verificabile e quantificabile (7): ed è per tali cose, e non per altre espressioni dello spirito umano, che gli articoli del Codice sono stati pensati. Non sarebbe di conseguenza congruo lamentare la mancata inclusione nella definizione di beni giuridici “immateriali” a forte valenza culturale, che esistono e vanno salvaguardati sì, ma con modalità e strumenti diversi. Piuttosto bisogna vedere se a tutte le “cose” indicate dal Codice sia razionale attribuire la qualifica di bene culturale con tutti gli obblighi che essa comporta. Essa si addice pienamente, ad esempio, ai beni con caratteri di singolarità, come sono tuttora di norma i beni artistici, come gli antichi codici; ai beni parti integranti di collezioni singolari, sopravvissute fisicamente o ricostruite virtualmente; agli esemplari di opere riprodotte rari o forieri di informazioni aggiuntive culturalmente rilevanti; ai beni che testimonino, nella loro unicità o perché fortemente esemplificativi, eventi storici o particolari aspetti della vita sociale, produttiva e culturale; certamente alla documentazione archivistica. Meno razionale appare il riconoscimento ipso iure della culturalità alle collezioni delle biblioteche pubbliche di pubblica lettura, collegata automaticamente alla loro demanialità ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile : sarebbe più coerente con la realtà del loro funzionamento, basato sul rinnovamento periodico (8), ipotizzare piuttosto un’autorizzazione di soprintendenza allo scarto, specificamente regolamentata – secondo gli stessi principi per cui agli altri beni pubblici o di enti senza fini di lucro con “fumus” di culturalità viene applicata cautelativamente la normativa di tutela nell’attesa dell’effettuazione di un procedimento di “verifica”, che può concludersi anche con il riconoscimento della non rilevanza culturale. La mancanza di un indirizzo chiaro in merito induce nella pratica a comportamenti anche opposti: dal feticismo, che la legge sembra in effetti suggerire, rispetto a ogni ennesima copia di qualche romanzo pubblicato negli Oscar della Mondadori, fino a un disattendimento distratto delle previsioni codicistiche che pone a rischio anche prodotti librari che meriterebbero di essere considerati testimonianze aventi valore di civiltà , ad es. per l’inerenza alla cultura locale piuttosto che alla ricchissima produzione scientifica dell’Ottocento e del Novecento. Si tratta delle conseguenze di un’incomprensione della diversità delle funzioni di una biblioteca di pubblica lettura rispetto a quelle di una biblioteca di conservazione, che è necessario mettere a fuoco e risolvere normativamente.

L’avvento della stampa a caratteri mobili, e di conseguenza della riproducibilità tecnica dei beni, ha fatto sorgere fin dal primo Cinquecento il problema della tutela dei diritti degli autori, e per gli aspetti economici anche dei loro editori, sull’utilizzazione e sull’integrità dei testi da essi creati. Il progressivo sviluppo di un sistema dottrinale e normativo imponente volto alla salvaguardia di tali diritti – la così detta proprietà intellettuale – ha portato a evocare l’esistenza di un patrimonio di “beni immateriali” costituito dalle espressioni della creatività umana mediante linguaggi letterari e musicali o immagini: nei testi che le contengono, con linguaggio lievemente ironico che andrebbe inteso come tale, veniva individuato un corpus mechanicum, soggetto alle regole del diritto comune, e un corpus mysticum assoggettato a una normativa speciale. La problematica della proprietà intellettuale, con cui nella pratica i professionisti della cultura devono sempre più confrontarsi, nell’ottica del patrimonio culturale non rileva, mentre in via di principio rileva l’interesse all’integrità e al tramandamento dei contenuti. Essi comunque non sono “cose” in sè; assumendo la funzione di testi, costituiscono spesso una componente essenziale del bene materiale, decisiva per il riconoscimento della sua culturalità – così come per un altro verso possono essere eseguiti, rappresentati o recitati, naturalmente possono essere studiati, ed essere quindi oggetto di “attività culturali”, che il Codice prende in considerazione quando sono configurabili come attività di valorizzazione dei beni, ma considera per il resto esterne al perimetro entro cui è in grado di esercitare la propria azione (9).

Nel nostro paese vengono rispettate anche norme provenienti in prima istanza da ordinamenti giuridici di diritto internazionale, in cui i termini non hanno sempre lo stesso significato che nel nostro. Le sue fonti di produzione giuridica sono la consuetudine (es. l’immunità per gli ambasciatori e le loro famiglie), gli accordi e i trattati internazionali e anche gli atti delle OIG (Organizzazioni Internazionali Governative) nei casi in cui i loro trattati istitutivi lo prevedano: questi atti delle OIG possono essere vincolanti come nel caso dei regolamenti e delle direttive dell’Unione Europea (hard law), oppure non vincolanti (soft law), anche se non prive di conseguenze, e di sanzioni in caso di inosservanza, nell’ambito dell’ordinamento della OIG. Quest’ultimo è il caso degli atti adottati ai sensi delle più note convenzioni sottoscritte dall’Italia a Parigi nel quadro dell’UNESCO: il 16 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, il 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e il 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Ciò che differenzia le nozioni di cultural heritage che esse esprimono da quella di patrimonio storicamente invalsa in Italia è un’attenzione accordata ai significati e alle contestualizzazioni rispetto a quella riservata alla conservazione filologicamente corretta dei singoli beni rientranti in tipologie prefissate. Tale differenza ha molto pesato sul dibattito italiano sul paesaggio e sui beni culturali, fra l’altro elasticizzando notevolmente la nozione di questi, ora aperta a ogni nuovo sviluppo suggerito dall’evoluzione di ogni scienza; non ha potuto peraltro incidere molto su una normativa tecnica orientata anzi tutto verso la conservation dei beni, che in Italia sono così tanti e così preziosi, e poi verso la loro adeguata e compatibile fruizione pubblica. Così il sistema creato dalla convenzione del 1972 dei siti UNESCO “di eccezionale valore universale”, che sono scelti fra “opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico”, e quindi spesso con valenze anche urbanistiche e paesaggistiche, viene garantito quasi esclusivamente dalle norme di soft law, peraltro molto autorevoli e rispettate, proprie di quella organizzazione internazionale (10). Così riguardo alla tutela del patrimonio immateriale individuato dalla convenzione del 2003, che non concerne la tradizione scritta ma “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale, il Codice non può occuparsene se non per quanto riguarda le “cose” che ne fanno parte, ricavandone un’indubbia rilevanza culturale (11). Non si tratta di scelte di campo, ma del riconoscimento del proprio ambito tecnico; si tratta di filosofie di tutela e di valorizzazione non contrapposte, ma complementari e potenzialmente sinergiche.

 

Si è detto che i beni culturali nel nostro attuale ordinamento sono cose individuate dalla legge o in base alla legge (cioè mediante procedimenti amministrativi che la legge prevede e regola). Dall’insistenza sugli stessi beni di questa disciplina speciale e delle norme generali sulla proprietà e sul possesso, il cui pieno godimento la prima inevitabilmente limita, sono nate fra i giuristi ipotesi dottrinali divergenti, che presentano un indubbio interesse culturale e politico. Ne ricordo, come mi riesce, due. Taluno, attento principalmente ai beni di proprietà non pubblica, li vede, così come ci appaiono nella loro esclusiva accidentalità senza sub stantia, oggetto di interesse pubblico costituzionalmente protetto, vuoi per la loro fattura materiale vuoi per il loro contenuto testuale, e pertanto oggetto di una normativa specifica che interagisce con quella privatistica affievolendo, si sarebbe detto una volta, i diritti dominicali del proprietario ed imponendogli doveri particolari: certo con peculiarità forti, come la persistenza dell’interesse culturale, una volta dichiarato, attraverso i passaggi di proprietà (12). Tale interesse esiste naturalmente anche per i beni di proprietà pubblica, che possono essere utilizzati per altre finalità pubbliche solo se queste sono compatibili col rispetto della normativa di tutela. La principale debolezza pratica di questa lineare interpretazione consiste nel varco che alcuni ritengono potersi aprire a contenziosi risarcitori da parte dei proprietari privati di beni dichiarati. Condivisibili motivi etici hanno pertanto contribuito a ispirare chi, maggioritario in giurisprudenza e in dottrina, rifacendosi alla distinzione dottrinale fra “cose” e “beni in senso giuridico”, ha ravvisato la compresenza nella stessa cosa di due beni giuridici inscindibili: uno patrimoniale, oggetto del diritto del proprietario, pubblico o privato che sia, e uno costituito dal valore culturale – o comunque ha ritenuto che “la cosa dovrebbe possedere già intrinsecamente un interesse (…) a prescindere dalla declaratoria. Questa e il relativo procedimento non servirebbero, dunque, a costituire in capo al bene l’interesse, bensì a rendere gli altri partecipi dell’esistenza dello stesso” (13). Personalmente mi sembra in ogni caso poco controvertibile che il concetto di importanza culturale e la sua valutazione, sia da parte del legislatore per intere tipologie, sia da parte del soprintendente nei casi in cui la legge gli demanda l’apprezzamento della rilevanza, comportino, sulla base degli accertamenti di fatto, un giudizio non di discrezionalità amministrativa o tecnica, ma di valore o di merito, i cui parametri di riferimento a di là del dato soggettivo varieranno continuamente nel tempo (14). Va anche tenuta presente che molti beni possiedono transitoriamente status intermedi, in quanto hanno i requisiti tipologici di base indicati dalla legge per la dichiarazione, e per questo sono oggetto di stringenti cautele preventive, ma non hanno ancora la “certazione” della loro eventuale apprezzabile importanza: i beni da sottoporre a verifica pubblici o di enti senza fine di lucro p. es., o quelli che devono essere sottoposti ai controlli per la circolazione e l’esportazione.

A prima vista comunque l’elaborazione di questo impianto concettuale sembra non aver risentito di preoccupazioni eccessive per il contemporaneo passaggio epocale dalle grandezze analogiche ai valori discreti – dalle “cose” alle sequenze numeriche – anche se mantiene e manterrà una validità nel suo ambito, cioè fino a quando ci saranno cose – fino alla fine del mondo. Molti fenomeni culturali di primaria importanza che avvengono oggi non sembrano rientrare agevolmente nelle sue categorie. Finché si è trattato dell’informatizzazione di cataloghi e inventari, l’unica vera preoccupazione dal punto di vista conservativo è consistita nella formazione di chi avrebbe potuto non cogliere il rilevante interesse culturale e pratico della conservazione dei vecchi cataloghi. I prodotti informatici “off line” avevano ancora tutte le caratteristiche teoriche e pratiche della “cosa”, ma han portato per primi alla ribalta il problema della rapidissima obsolescenza di quella loro componente vuoi materiale, vuoi immateriale che sono i programmi (14): abbiamo già nelle nostre raccolte molti beni culturali illeggibili coi mezzi normalmente disponibili; sarebbe poi grave se questo avvenisse anche per le forme di videoarte, di documentazione delle performances etc. in cui risiede gran parte della possibilità di conservazione della memoria dell’arte contemporanea. Problemi simili, e di portata maggiore, si porranno per le digitalizzazioni effettuate con procedure simili a quelle fotografiche per finalità informative e di a volte smodata precauzione conservativa, che han fatto anche una concorrenza eccessiva alle pratiche di conservazione reale in presenza di budget in rapido decremento: questione che riguarda comunque la congruità delle scelte di investimento e non il tema della conservazione dei beni, perché le riproduzioni per finalità di protezione o fruizione non van tutelate a loro volta. I problemi più ardui, anche per la sistematica dei beni culturali che certo non costituisce il primo dei problemi, li pone comunque il digitale archivistico ed editoriale.

Ricordiamo che per il combinato disposto di discipline diverse ogni documento archivistico pubblico, oltre a quelli privati dichiarati, va considerato bene culturale fin dalla sua creazione – anche se poi ne viene regolato lo scarto e viene posto l’obbligo di inventariazione solo per gli archivi storici. Chi ne sa è netto nell’asserire che non è ipotizzabile la conservazione a tempo indefinito di un documento informatico nella sua materialità originaria: “la conservazione a lungo termine deve affrontare il nodo critico del mantenimento del flusso di bit originario a fronte del fatto che i prodotti software e hardware non sono in grado di ‘persistere’ e che la loro conversione (sia in forma di copiatura o di migrazione) è inevitabile” (15). Nel momento in cui si autorizza la produzione di documenti nativamente digitali o la conservazione sostitutiva di documenti cartacei, pertanto, si rinuncia al requisito della materialità cui il Codice sembra aver avuto mente. Probabilmente esso va sostituito dal criterio archivistico della “autenticità”, garantita dall’identificazione univoca e dall’integrità dei documenti, che presuppongono la conservazione di tutti gli elementi di contesto: quanto basta per la fondazione di un nuovo ramo disciplinare. Forse sottovalutata, certo ben ardua da realizzare è poi la riorganizzazione del sistema archivistico sul territorio, dato che la memoria digitale non può essere gestita a livello dei singoli enti od uffici. Sono stato testimone della fervida ideazione di un Sistema Archivistico Nazionale, ispirato mutatis mutandis all’esperienza del Servizio Bibliotecario Nazionale. Seguiti poi ci son stati, ma non direi di sistema.

Per quanto riguarda web e-book o riviste on line poi, risorse accessibili e catalogabili ma non concretamente possedute dagli istituti, mi sembra impegnativo torcere allo spasimo la nozione di bene culturale per adattarla alla bisogna; per ora si sperimentano forme di salvaguardia non connesse col Codice, con ottimi risultati p. es. nel campo della sperimentazione del deposito legale ex lege 15/2004 (16). E’ una situazione in rapida evoluzione, che non escludo possa indurre a pensare di riconoscere, fra le componenti del patrimonio culturale, un tertium genus distinto da beni culturali materiali e paesaggio e caratterizzabile come “documenti digitali”, nozione cui ai fini conservativi probabilmente possono essere assimilati i prodotti dell’editoria elettronica pur nella assoluta diversità della loro natura (17). Per coerenza col precetto costituzionale si potrebbe poi estendere questa elastica nozione di patrimonio culturale anche alle altre categorie di espressioni culturali immateriali passibili di tramandamento tradizionale o testuale, nella consapevolezza della natura sostanzialmente retorica dell’operazione, data l’eterogeneità delle regole e delle pratiche.

 

 

 

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1) D. Raines, “Cultural heritage” o beni culturali – la formazione degli operatori in Italia e all’estero. Esperienze a confronto, in Ricomincio da tre! Costruire la rete dei servizi culturali. Atti della Giornata regionale per i Musei, gli Archivi e le Biblioteche del Veneto. 15 aprile 2013 Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus, Venezia, Venezia 2014, pp. 49 – 74

2) “A seconda della tipologia delle risorse culturali, di volta in volta di specifico interesse, il processo d’ideazione di un nuovo modello di gestione dell’informazione deve svilupparsi da una collaborazione effettiva che si deve instaurare fra gli esperti dello specifico dominio del patrimonio culturale e gli esperti informatici di sistemi di elaborazione delle informazioni. Infatti (…) solo in un rapporto sinergico di elaborazione di nuove soluzioni metodologiche gli esperti dei due settori possono prendere in considerazione i requisiti funzionali e di gestione dell’informazione degli addetti del dominio e ideare insieme nuovi metodi e nuove soluzioni.” Sta in M. Agosti, La comunicazione e la mediazione informatica dell’archivio, in Memoria e innovazione. Nuovi strumenti / Nuove esigenze. Atti della Prima giornata regionale degli Archivi Venezia, Sale monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana 25 novembre 2011, Venezia 2012, pp. 47-48

3) “Il nuovo Titolo V della Costituzione (…) tende a realizzare sia il decentramento degli interventi (“sussidiarietà verticale”) ai poteri locali sia l’affidamento ai privati delle attività di gestione (sussidiarietà orizzontale)”. Sta in D. Cosi, Diritto dei beni e delle attività culturali, Roma 2012, p. 244

4) Come è noto ai sensi dell’art. 7 della Costituzione “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. Di conseguenza ad esempio la “Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche”, firmata in data 26 gennaio 2005, è stata promulgatadal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Camillo Ruini con decreto prot.88/05 del 31 gennaio, in vista del suo recepimento nell’ordinamento canonico, mentre il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, con DPR n. 78 del 4 febbraio, vi ha dato esecuzione nella forma impiegata per l’attuazione degli impegni internazionali dell’Italia

5) D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004: “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, emanato ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002 e modificato dai D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 nonché per quanto riguarda il paesaggio dai D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63

6) Secondo alcuni la categoria di patrimonio culturale del Codice, “ricollegata all’art. 9, 2 c. della Costituzione (…) ha solo valenza per c. d. sistematica verbale nel nuovo Codice (…) per includere, ad un tempo, in uno stesso testo normativo e in una stessa area funzionale della pubblica amministrazione “beni culturali” e “beni paesaggistici”, e per nomenclare analogamente le funzioni amministrative” (D. Cosi, op. cit., p. 180)

7) “…conferma della necessaria correlazione tra bene culturale e ‘coseità’ (materialità) del medesimo.” M. Cammelli, in Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 a cura di Marco Cammelli con il coordinamento di Carla Barbati e Girolamo Sciullo, Bologna 2004, p. 36

8) Vedi in merito le informazioni e le considerazioni di Emanuela Ravaioli, Cecilia Cognigni, Fausto Rosa e del sottoscritto in Cooperare in biblioteca: esempi e prospettive. Atti della VIII Giornata delle Biblioteche del Veneto. Treviso, Biblioteca del Seminario Vescovile, 24 novembre 2006, Venezia 2007, pp. 113 – 146. La conservazione delle copie delle edizioni contemporanee andrebbe anche vista in relazione al sistema del deposito legale delle pubblicazione ai sensi della legge 15/2004, in quanto sia effettivamente operativo: un controllo che in caso di scarto andrebbe effettuato preventivamente.

9) “… le Rime del Petrarca sono un bene immateriale, in quanto indiscutibile espressione letteraria, i manoscritti delle Rime, cioè gli originali dell’opera, costituiscono bene culturale (…), una mostra delle edizioni librarie succedutesi nel tempo delle Rime va ritenuta un’attività culturale (…) mentre la recitazione in teatro delle stesse Rime è da considerarsi attività di spettacolo”. Diritto e gestione dei beni culturali a cura di Carla Barbati Marco Cammelli Girolamo Sciullo, Bologna 2011, pp. 24-25

10) Cfr.gli interventi di Lorenzo Casini, Antonella Albanesi e Marco Macchia in La globalizzazione dei beni culturali a cura di Lorenzo Casini, Bologna 2010, pp. 11 – 85. L’espressione “quasi esclusivamente” è dovuta al recepimento nell’ordinamento italiano del principio per cui ogni sito UNESCO viene dotato di un proprio “piano di gestione” (legge 20 febbraio 2006, n. 77), approvato secondo le procedure autonomamente decise da UNESCO, da cui sembra dover discendere la conseguenza che l’osservanza delle indicazioni del piano di gestione da parte p. es. dei piani regolatori o del traffico dei Comuni possa diventare criterio di valutazione della loro legittimità anche davanti al giudice. Vedi in merito A. Cassatella, Tutela e conservazione dei beni culturali nei Piani di gestione Unesco: i casi di Vicenza e Verona, nella benemerita Aedon. Rivista di arte e cultura on line, quadrimestrale a cura di Marco Cammelli, n. 1/2011

11) Articolo 7bis: (inserito con D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62), sulle “espressioni di identità culturale collettiva”: “Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10.” Vedi in merito la sintesi di L. Zagato, M. Giampieretti, Lezioni di diritto internazionale ed europeo dep patrimonio culturale. Parte I Protezione e salvaguardia, Venezia 2011, pp. 87 – 126

12) “… i beni (…) hanno (…) la caratteristica di soddisfare direttamente un interesse pubblico (…) mentre i rimanenti beni privati, anche se soddisfano un interesse pubblico – il che avviene normalmente allorché l’utilizzazione di essi venga concepita in funzione sociale – ciò fanno solamente in via indiretta e mediata per il tramite dell’avente diritto.” A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, II, Napoli, 1989, p. 758-59.

13) W. Cortese, Il patrimonio culturale. Profili normativi, III ed., Padova 2007, p. 175.

14) cfr. il giudizio di un grande amministrativista del passato, che sull’argomento ha fatto scuola: “… il giudizio valutativo ha natura di giustificazione del provvedimento dichiarativo della qualità di bene culturale (…) la dichiarazione di bene culturale non comporta alcuna ponderazione comparativa di interessi (…) non vi sono, in altre parole, motivi per i quali possa essere opportuno più o meno dichiarare una cosa bene culturale (…) presuppone solo un giudizio valutativo, di discrezionalità non amministrativa”. M. S. Giannini, I beni culturali, in “Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico”, 1976, p. 18. I temi della natura del bene, della natura dell’individuazione e della loro storia dottrinale vengono dottamente sintetizzati da Giuseppe Severini nel commento all’articolo 2 del Codice contenuto in: Codice dei beni culturali e del paesaggio a cura di Maria Alessandra Sandulli, II ed., Milano 2012, pp. 6 – 36. L’inerenza del vincolo alla cosa anche quando ceduta ha fatto anche ipotizzare l’esistenza di un diritto reale della Repubblica, del tipo delle ipoteche o delle servitù.

 

15) “… l’ambiente informatico si caratterizza da sempre per la sua rapida obsolescenza. Anzi è proprio questo dato che rende l’informatica un business assai redditizio e tutto lascia pensare che questo rimarrà il suo perenne e fondamentale connotato. L’obsolescenza riguarda (…) anche gli algoritmi di creazione e ripristino delle serie numeriche che rappresentano la base della digitalizzazione (…) Che fare a quel punto se non “rinfrescare” le banche dati digitali adattandole alle tecnologie up-to-date? Ovviamente tale refreshing non sarà gratuito, sempre confidando che i dati immagazzinati in precedenza siano ancora compatibili con i nuovi sistemi.” C. Federici, Digitale: toccasana o veleno?, in “La Fabbrica del Libro. Bollettino di storia dell’editoria in Italia”, anno XVIII 1/2012, pp. 2-5

16) M. Guercio, Conservare il digitale. Principi, metodi e procedure per la conservazione a lungo termine di documenti digitali, Roma – Bari 2013, p. 60

17) Per la presentazione dell’iniziativa, che ha avuto poi positivi sviluppi, cfr. G. Bergamin e M. Messina, Magazzini digitali: dal prototipo al servizio, in “DigItalia. Rivista del digitale nei beni culturali”, 1 (2010), pp. 115 – 122

18) “…quanto sia opportuno che i documenti destinati a produrre effetti neo tempo, ad assicurare stabilità nei contenuti, (…) a perdurare nell’esercizio della funzione originaria debbano far ricorso a sistemi di record management, anche quando non sono necessariamente o immediatamente riconducibili alla categoria specifica dei documenti archivistici (…) Tale attenzione nella individuazione dei parametri di riferimento dei sistemi di produzione e gestione dei documenti è tanto più necessaria quanto più si affronta la dimensione digitale della memoria documentaria, instabile per definizione, facile da modificare, impegnativa da tracciare.” M. Guercio, op. cit., pp. 14 – 15. Sulla nozione di “documento digitale” vedi A. Tammaro, A. Salarelli, La biblioteca digitale, Milano 2006.

 

 

 

 

 

Category: Ambiente, Economia

About Massimo Canella: Massimo Canella, laureato in Scienze politiche all'Università di Padova, è stato docente a contratto presso l'Università Ca' Foscari di Venezia: "Strumenti giuridici e ruolo delle istituzioni per i beni culturali" al corso di laurea specialistica interateneo fra Padova e Venezia su "Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico". Ha coordinato il Servizio Beni librari e archivistici e Musei della Regione del Veneto con particolare riferimento allo sviluppo di reti informatiche e relazionali, e alla Soprintendenza ai beni librari. Ha realizzato progetti pluriennali sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sull'arte contemporanea. Ha partecipato ai Comitati nazionali del Servizio Bibliotecario Nazionale e del Sistema Archivistico Nazionale e al comitato di redazione del Notiziario bibliografico del Veneto. E' autore di numerose pubblicazioni su i beni culturali (vedi elenco nella rete Linkedin a suo nome)

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