Umberto Romagnoli: Controcorrente. Lo Statuto dei lavoratori non è da rottamare

| 1 Aprile 2015 | Comments (0)

 

 

Diffondiamo da “Inchiesta” gennaio-marzo 2015 l’intervento del giuslavorista bolognese Umberto Romagnoli spiega l’importanza dello Statuto dei lavoratori e prevede che Matteo Renzi che parla di “rivoluzione copernicana” dovrà un giorno chiedere scusa alla venerata memoria dello scienziato polacco.

Se, putacaso, Pietro Ichino o Maurizio Sacconi mi chiedesse cosa penso dello statuto dei lavoratori a circa mezzo secolo di distanza dalla sua emanazione, risponderei che è passato troppo poco tempo per formulare un giudizio definitivo. E spiegherei perché.

Per cominciare, direi che è una banalità sostenere che lo statuto sia da rottamare.

Lo statuto, ha scritto Massimo D’Antona, “è la legge del sindacato in azienda”. Ma anche Massimo sapeva che l’orizzonte di senso dello statuto è più vasto.

Sapeva che lo statuto esprime la consapevolezza raggiunta dalla classe politica che l’impatto delle regole del lavoro sulla vita delle persone eccede il quadro delle relazioni che nascono da un contratto tra privati e pertanto polemizza con la mono-cultura giusprivatistica la quale s’immagina che il lavoro abbia chiesto di entrare nella storia giuridica unicamente per farsi avvolgere nel cellophane delle categorie logico-concettuali del diritto dei contratti e delle obbligazioni. Sapeva che lo statuto trasferisce nell’ambito di un rapporto instaurato da un contratto di diritto comune il principio costitutivo della società contemporanea che fa del lavoro il passaporto per quella che Thomas H. Marshall definiva industrial citizenship; e a me piace pensare che parlasse di cittadinanza industriale perché odorava di petrolio, vapore di macchine, sudore. E’ proprio questo principio tipicamente novecentesco che viene declinato dallo statuto là dove vieta al datore di lavoro di perquisire il dipendente, di impadronirsi dei suoi stili di vita e dei suoi stessi pensieri, di discriminarlo per qualunque motivo. Là dove gli vieta di punirlo se non con modalità capaci di incivilire un primitivismo come il cumulo in un medesimo soggetto dei ruoli di accusatore, giudice e parte lesa.

Come dire: lo statuto regola l’esercizio di diritti che spettano al lavoratore in quanto cittadino e ne sancisce la non-espropriabilità anche nel luogo di lavoro. Per questo, lo statuto è la legge delle due cittadinanze. Del sindacato e, al tempo stesso, del lavoratore in quanto cittadino di uno Stato di diritto.

Vero è che lo statuto chiude un biennio di alta conflittualità sociale a causa dell’inatteso protagonismo operaio; che il suo referente è la fabbrica fordista e che adesso quest’ultima ha perduto la capacità di modellare su di sé società dove, come sunteggia Aris Accornero, “tutti si alzavano alla medesima ora, tutti uniformati negli orari giornalieri, settimanali, annui” e tutti pensavano che “la vita lavorativa si svolgesse su tutto l’orario giornaliero per tutti i giorni feriali della settimana in tutti i mesi lavorativi dell’anno, fino alla pensione”. Ciò non toglie però che il fordismo simboleggiasse la fragilità dei diritti di libertà e dignità umana e anzi costituisse il paradigma più convincente della loro vulnerabilità al contatto con le ragioni dell’impresa. Come dire che la vitalità dello statuto non può essere legata ad un modo di produrre storicamente determinato per la decisiva ragione che il problema dell’esigibilità dei diritti di cittadinanza nei confronti del datore di lavoro si pone indipendentemente dal variare nel tempo e nello spazio dei modelli dominanti di produzione e organizzazione del lavoro. Pertanto, negare l’obsolescenza dell’opzione statutaria equivale ad affermarne l’irreversibilità per imprimere una torsione all’evoluzione del diritto del lavoro. Non più polarizzata sullo scambio di utilità economiche e percorsa dall’esigenza di disciplinare i comportamenti dell’homo faber in conformità con gli standard di prestazione imposti al lavoro organizzato, ma attenta anche ai valori extra-contrattuali ed extra-patrimoniali di cui il medesimo soggetto è portatore.

Anteriormente allo statuto, infatti, non era mai successo nella storia del lavoro che il suo diritto pretendesse di ricalibrare il centro gravitazionale della figura del cittadino-lavoratore spostando l’accento dal secondo sul primo: ossia, dal debitore di lavoro sul cittadino. Né c’erano le condizioni perché potesse succedere.  “Nella prima modernità”, ha scritto Ulrich Beck, “dominava la figura del cittadino-lavoratore con l’accento non tanto sul cittadino quanto piuttosto sul lavoratore. Tutto era legato al posto di lavoro retribuito. Il lavoro salariato costituiva la cruna dell’ago attraverso la quale tutti dovevano passare per poter essere presenti nella società come cittadini a pieno titolo. La condizione di cittadino derivava da quella di lavoratore”. Stando così le cose, è facile comprendere perché il diritto che dal lavoro ha preso il nome si sia venuto edificando sul postulato che lo statuto mette in discussione.

Nato in un’epoca nella quale lo stato occupazional-professionale acquisibile per contratto era totalizzante, nel senso che la dimensione mercatistica caratterizzava il diritto del lavoro, l’evoluzione di quest’ultimo è stata condizionata dall’aprioristico rifiuto che potesse stabilirsi una correlazione biunivoca tra lo stato occupazional-professionale acquisibile per contratto e lo status di cittadinanza acquisibile secondo i principi del diritto pubblico: questo era il posterius e quello il prius. Ha acquistato perciò la durezza dei dogmi l’idea che la loro coesistenza comporta necessariamente il sacrificio dello status di cittadinanza a vantaggio dello stato occupazional-professionale: a reclamarlo è la logica dell’impresa; che è ferrea e non consente alternative. Così, mentre la cultura giuridica del Novecento – specialmente del Novecento italiano – fa del contratto di lavoro la collinetta che preclude al diritto di vedere quel che c’è dietro e tenerne conto, lo statuto riconosce al lavoratore più di ciò che può dargli un contratto a prestazioni corrispettive. Molto di più.

Pertanto, se mi sembra saggio sospendere il giudizio sullo statuto è perché vi scorgo una virtualità rimasta inespressa nella misura in cui ha spaventato l’impresa più di quanto non abbia sollecitato il sindacato. Di sicuro, il nuovo inizio non ha trovato svolgimenti adeguati nella cultura giuridica del dopo-statuto né nelle coeve dinamiche dei grandi negoziati sindacali. Difatti, ha avuto una fine precoce. Alla freddezza o al disinteresse degli uni, però, ha corrisposto l’avversione degli altri. Che non ha tardato a manifestarsi. Anzi, mentre la percezione del pericolo è stata immediata e si generalizzava in fretta, il Nuovo Mondo sta ancora aspettando il suo Colombo. Non può quindi sorprendere che abbia prevalso la paura. Oltre tutto, un radicale cambiamento di rotta per non sbattere contro un  iceberg di grandezza inusitata rientrava nelle generali aspettative, perché il senso comune ha metabolizzato da tempo un’elementare verità per ricavarne una conclusione errata. Vero è che al lavoro è stata concessa la parola a patto di non alzare troppo la voce. Ma ciò non giustifica la fatalistica inclinazione ad accettare, a subire e (perché no?) a giustificare che ogni trasgressione del divieto sia punita. Stavolta, la reazione all’inadempienza (reale o solo presunta, non importa) è stata pronta, ma la sua trasposizione in documenti legislativi è stata inizialmente timida e impacciata. Ricordo che io stesso scrissi che mi sembrava di assistere al goffo tentativo di rimettere il dentifricio dentro il tubetto. Adesso, so che sbagliavo. Sedimentandosi col passare del tempo, gli orientamenti si sono consolidati; la loro compattezza ha generato una secca inversione di tendenza e adesso anch’io mi rendo conto di non aver saputo interpretare anticipi di futuro.

La direttiva di fondo, infatti, è quella di ri-mercificare il lavoro.

Robustamente attuata dai governi berlusconiani, ha acquistato insieme con crescente consenso una crescente visibilità e, sviluppandosi, finirà per educare il ceto dei giuristi del lavoro ad un approccio meno evocativo (ossia, nel lessico della post-modernità, meno emotivo, ideologico, mistificante) e più pragmatico, aziendal-economicista, riduttivo. Che, a ben vedere, è l’atteggiamento culturale suscitato dal lavoro quando smise di confondersi con la povertà laboriosa e bussò alla porta della storia delle idee giuridiche per uscire da una millenaria situazione di irrilevanza ed insignificanza. L’avvento del capitalismo, infatti, gli permetterà di stabilire durevoli contatti col diritto in ragione della sua naturale attitudine ad essere utilizzato come un fattore della produzione. Ma, finché la fonte regolativa dello scambio di utilità economiche è stata l’autonomia negoziale privato-individuale, il lavoro soggiornava ancora nella sua preistoria. Non ne saltò fuori nemmeno con la nascita dei sindacati. E ciò perché la stessa autonomia negoziale privato-collettiva, dovendosi confrontare con l’esigenza propria di macro-strutture della produzione di disciplinare l’impiego di una forza lavoro massificata, uniformata, rigidamente organizzata, non poteva sottrarsi all’egemonia di una cultura che attribuiva all’economia un ruolo di comando. Vero è che l’egemonia ha resistito all’avvento delle costituzioni contemporanee dell’Europa occidentale, tra le quali si distingue la nostra che ha privilegiato il lavoro al punto di identificarvi il formante dello Stato. Tuttavia, issandosi nelle zone alpine del diritto costituzionale, il lavoro era entrato nell’età della sua de-mercificazione.

 

Matteo Renzi non lo sa, ma con questo passato alle spalle non può annunciare che l’imminente entrata in vigore della manciata di norme di un decreto natalizio innescherà una “rivoluzione copernicana” senza dover un giorno essere obbligato a chiedere scusa per aver scomodato la venerata memoria dello scienziato polacco.

La sproporzione tra la grandiosità dell’annuncio e la povertà della cassetta degli attrezzi  predisposta la vigilia di Natale per gestire la transizione è evidente. Il diritto a stipulare con soldi pubblici un “contratto di ricollocazione” con un’agenzia specializzata nella ricerca di posti di lavoro è una contropartita risibile, per quantità e qualità, della coazione a subire l’umiliante offesa di un licenziamento illegittimo e, pur tuttavia, validamente produttivo di effetti. Infatti, ciò che si vuole presentare come un pilastro è soltanto un espediente ricco meno di ingegnosità che di criticità sia nella pratica, perché nel nostro paese le politiche attive del lavoro sono ancora all’abc, sia dal punto di vista giuridico perché per qualunque giurista appena dotato è imbarazzante che per lo Stato quello di licenziare non sia più un potere da limitare e sia, invece, diventato un diritto da proteggere. Sempre. Tant’è che lo Stato finanzia le misure di contenimento di (alcuni dei) danni provocati da licenziamenti di cui lo stesso Stato, attraverso i suoi giudici, ha accertato l’illiceità.

 

Matteo Renzi non lo sa, ma il programma che annuncia è eversivo perché implica la  riprogettazione dello statuto epistemologico del diritto del lavoro passando attraverso la de-strutturazione dello stesso concetto di lavoro in modo da fargli riacquistare il basso profilo di quando era indistinguibile dalla res la cui proprietà ne ricomprendeva l’uti frui. Quindi, poiché l’obiettivo è irrealizzabile senza la collaborazione del ceto professionale degli operatori giuridici, in primis dei giudici, ciò significa che Matteo Renzi gli sta chiedendo di disimparare il modo d’intendere il lavoro ereditato dalla tradizione culturale europea per sostituirlo con un modo d’intenderlo più spoglio, asciutto, banale. Mercantile: è la parola più consonante col tempo presente. Il tempo della subalternità  all’economia della politica e dei diritti che ne sono espressione; dell’ascesa del neo-liberismo e del contestuale crepuscolo delle forme storiche della rappresentanza del lavoro alle quali – come Matteo Renzi certamente pensa, ma non sente il bisogno di enunciare perché lui iubet, non docet – è addebitabile il torto di avere condiviso e alimentato una narrazione che, in stridente contrasto con la matrice compromissoria delle regole del lavoro, le sovraccaricava di valori non negoziabili in una prospettiva poco meno che escatologica.

In sintesi, la strategia rivolta a rimettere indietro le lancette dell’orologio si articola su di una pluralità di piani strettamente complementari, dal diritto sostanziale al diritto processuale, e i suoi punti di snodo sono molteplici.

 

Primo: glorificazione del primato dell’autonomia dispositiva dei privati nel sistema delle fonti regolative.

E’ il mezzo più spedito, disinibito e de-responsabilizzante che si potesse immaginare per annientare, col pretesto che si deve affrontare  una emergenza nazionale, la vocazione del lavoro ad intercettare l’evoluzione del costituzionalismo moderno, interagire con essa ed orientarla in direzione della rifondazione dello Stato. L’annientamento più devastante assume le movenze e le cadenze della deregolazione sponsorizzata dal decreto di Ferragosto del 2011 che attribuisce alla contrattazione collettiva periferica (“di prossimità”, nel linguaggio legislativo) la facoltà di derogare in peius non solo alla contrattazione nazionale, ma anche a gran parte dello stesso diritto del lavoro legificato.

Anche in questo caso, deregolazione non significa una minore quantità di regole: “significa”, come ammonisce Stefano Rodotà, “meno regole di provenienza pubblica”. Né questo è tutto. Più angosciante della stessa previsione legislativa è il contesto che si è formato intorno ad essa. Infatti, se la protesta della Cgil è stata flebile ed episodica, Cisl e Uil hanno accolto la decisione con malcelato favore e, successivamente, tutt’e tre hanno convenuto con la Confindustria di comportarsi in modo da “sterilizzare” quella che giudicano una superficiale ferita dell’ordine costituzionale. Il guaio è che anche l’inferno è lastricato di buone intenzioni e che, nel frattempo, a rischiare di essere “sterilizzata” è la costituzione di una Repubblica che, pur dicendosi ancora fondata sul lavoro, tollera la manomissione incontrollata dei suoi diritti. La tolleranza infatti è stata condivisa da tutte le compagini governative che si sono succedute nell’arco del triennio successivo all’entrata in vigore del micidiale provvedimento poi convertito in legge. Evidentemente, i governi si sono astenuti dal disinquinare il sistema delle fonti perché, a loro giudizio, l’avvelenamento dei pozzi non è la vigliaccheria che effettuano gli eserciti occupanti prima dell’evacuazione; tutt’al contrario, è una rispettabile decisione. Va detto, però, che l’aspetto più inquietante è il buio omertoso che nasconde la rovinosa esperienza della contrattazione in deroga: si fa, ma non si dice. Ed è deprimente osservare che i principali complici della sua semi-clandestinità sono le stesse vittime del ricatto occupazionale. Che, peraltro, colpisce anche l’autonomia privato-collettiva, costretta ad agire come un veicolo di legittimazione sociale del peggioramento delle condizioni di lavoro.

 

Secondo: emarginazione della tutela giurisdizionale dei diritti.

La necessità di decongestionare il contenzioso giudiziario fornisce al legislatore un alibi che non è credibile perché è creato artificiosamente dalla stessa politica. Infatti, anziché imporre ai governanti di investire risorse per migliorare il rendimento di una scassata macchina della giustizia, il legislatore preferisce celebrare l’apologia del perbenismo idealizzato, cui si richiama la formula del bonus pater familias di ascendenza romanistica, mitizzando le “buone pratiche” della popolazione del pianeta-impresa; preferisce inventarsi organismi para-amministrativi, come le Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro adibite alla confezione di salvacondotti giudiziari di clausole derogatorie; preferisce incentivare gli strumenti alternativi di composizione delle controversie di lavoro. Dalla conciliazione stragiudiziale all’arbitrato; che viene rilanciato senza merito alcuno, stante la deplorevole immagine che finora ha esibito di sé. Ma l’ostinazione con cui il legislatore intende valorizzarlo non è ingiustificata. Per sua natura, l’arbitrato è il mezzo più elegante che ci sia per moderare (e, se autorizzato a decidere secondo equità, per seppellire) le ambizioni del diritto del lavoro a servire come leva del cambiamento sociale di segno progressista e dunque a qualificarsi come il più importante diritto di attuazione costituzionale. Anche stavolta, travestendosi da legislatore delegato, il potere esecutivo si è fatta scappare l’occasione di manifestare la sua rancorosa sfiducia nei confronti della magistratura. Stavolta, però, l’interesse pubblico ad aggirare il controllo giurisdizionale si è manifestato senza che il legislatore nemmeno si accorgesse di cadere  nel grottesco. Succede con la norma contenente la dettagliata rappresentazione del comportamento da tenere per “evitare il giudizio” (sic) sulla legittimità del licenziamento. “L’estinzione del rapporto alla data del licenziamento”, vi sta scritto, avrà luogo se e quando il datore di lavoro, cui spetta l’iniziativa dell’offerta di risoluzione consensuale della vertenza giudiziaria latente o in atto, consegnerà al lavoratore “un assegno circolare” e il lavoratore l’avrà accettato.

La scenetta che sembra estratta da un film di un fustigatore dei costumi come Mario Monicelli è di cattivo gusto. Comunque, dopo averla digerita, l’interprete è incuriosito dalla prescrizione secondo la quale il quantum concordato in vista della rinuncia dell’interessato ad andare o restare in tribunale “non costituisce reddito imponibile” ed è esente da contribuzione previdenziale, purché non superi un limite legislativamente prestabilito. Perché, è lecito chiedersi, predeterminare il margine di oscillazione dell’importo negoziabile? E’ intuitivo che ne sia prefissato il limite minimo (“non  inferiore a 2 mensilità”); ma non è auto-evidente la ragione per cui ne sia stato prefissato anche un tetto (“non superiore a 18 mensilità”). Sembra tuttavia verosimile, e non privo di una sua ragionevolezza, che il limite massimo sia stato introdotto per una comprensibile allergia erariale a franchigie superiori ad un certo ammontare. Come dire, allora, che il suo mancato rispetto non può viziare la transazione. Contrariamente al mancato rispetto del limite minimo: posto a tutela di un contraente che lo Stato, bontà sua, continua a considerare debole, la trasgressione del vincolo comporta il fallimento della conciliazione.

 

Terzo: rilegittimazione della storica asimmetria del rapporto di lavoro.

Non che possa rimuoverla l’art. 18; certamente, non può l’art. 18 nella pasticciata versione attuale, come del resto non poteva nella versione originaria né a fortiori in quella rimaneggiata nel 1990: nonostante la reintegra, la stabilità del rapporto di lavoro era, è e sarà il più delle volte più immaginaria che reale. Però, è innegabile che la deterrenza della reintegra è in grado di migliorare l’equilibrio di potere delle parti a vantaggio della parte che un’indimenticata sentenza pronunciata nel 1966 dalla Corte costituzionale accostava ad un soggetto giuridico sui generis a metà strada tra il capace e l’incapace.  Ed è altrettanto innegabile che la direttiva della rilegittimazione dell’irriducibile asimmetria del rapporto di lavoro è necessariamente incompleta, perché  l’ostacolo che incontra sembra davvero insormontabile. Infatti, anche le arcigne tecnocrazie di Bruxelles e dintorni hanno dovuto bon gré mal gré prendere atto che la licenza di licenziare era stata ostracizzata dagli ordinamenti di tutti gli Stati  divenuti membri dell’UE e che tutte le legislazioni nazionali avevano previsto strumenti di tutela contro il licenziamento illegittimo. Come dire: per quanto indesiderata dall’establishment comunitario, la madre di tutte le tutele delle quali un lavoratore può avvalersi in costanza di rapporto non solo era viva e vegeta ovunque, ma non era neanche possibile sognarsi di sopprimerla. Anzi, statuendo che il licenziamento deve essere motivato con argomenti che il giudice ritiene plausibili, la Carta di Nizza del 2000 sacralizzerà una voce che si era già sparsa in tutta Europa: il licenziamento, se per l’imprenditore può essere un capriccio, per il lavoratore è un dramma. Grande tuttavia è stato, ed è, il rimpianto dei tempi del licenziamento ad nutum. Ovunque, non solo da noi. Da noi, comunque, il legislatore ha finito per cedere alla tentazione di ripristinare un regime qualitativamente identico a quello previsto dalla legge del 1966 che revocò la licenza di licenziare rilasciata dal Signore cent’anni prima. Infatti, gli assunti con contratto a tempo indeterminato ”a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio” fruiranno, in caso di licenziamento illegittimo, di una tutela d’intensità sensibilmente inferiore a quella prevista da ciò che resta dell’art. 18. Non che la residua protezione tuttora assicurata venga tolta a chi ce l’ha. Semplicemente, ha i giorni contati. Si estinguerà un poco alla volta, via via che i (milioni di) lavoratori assunti a tempo indeterminato prima  del 2015, cesseranno per qualsiasi motivo la propria attività e saranno rimpiazzati da lavoratori assunti con quello che il governo scommette sarà il contratto standard dell’avvenire; anche se, nell’eventualità che il governo vinca la scommessa, bisognerà decidersi aggiustare il nomen iuris e, per rispetto della lingua italiana e degli italiani, accontentarsi di ribattezzarlo “contratto di lavoro a tempo indeterminato”. Punto. Infatti, la sola tutela crescente è legata all’automatismo per cui l’indennità dovuta  in caso di licenziamento illegittimo ha un “importo pari a 2 mensilità (…) per ogni anno di servizio (…), in misura  comunque (…) non superiore a 24 mensilità”  e “non inferiore a 4”. Un’indennità di cui si è già cominciato a scolorire la finalità penalizzante.  Con la serenità di un tagliatore di teste, qualcuno suggerisce di parlarne non più come di un risarcimento forfettario del danno derivante dalla rottura ingiustificata di un rapporto contrattuale di durata, bensì come di un “costo della separazione”. Insomma, trasformata in una norma ad personam, l’art. 18 scomparirà dall’ordinamento senza necessità di abrogarla. Il che, peraltro, è meno stupefacente di quanto possa apparire: il fatto è che, per eliminare una norma il cui pathos sapeva ancora parlare al cuore delle folle anche nella versione maltrattata nel 2012, ci voleva proprio la furbizia di farlo di nascosto e senza dirlo apertamente.

 

Quarto: restauro del potere unilaterale di comando.

Espressione della supremazia di un’autorità privata priva di riscontri nel mondo dei contratti, in ragione della funzione intimidatoria  connaturata alla sua natura afflittiva il potere disciplinare, si sa, è l’inseparabile chaperon dei poteri tipici dell’imprenditore. Il più antico, ma anche il più strapazzato. Dalla contrattazione collettiva, dapprincipio, e poi con maggiore efficienza normativa dal legislatore statutario. Alla fine, una somma di vincoli sostanziali e procedimentali cresciuta su se stessa ne ha spezzato i legami con lo ius corrigendi dell’antico diritto di famiglia, lo ha addomesticato e lo ha reso pressoché irriconoscibile. Adesso, il decreto natalizio gli restituisce l’identità perduta. Lo fa in maniera subdola e contorta, col contributo della mano malandrina dell’uomo (o della donna, non si sa) che con gli occhi di Bambi ha scritto la norma attuativa della legge delega là dove ammette “la possibilità della reintegra limitatamente a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato”. Niente di meno, ma neanche niente di più.

Invece, il decreto delegato non solo si è discostato dall’indirizzo deliberato dal Parlamento che imponeva la selezione delle fattispecie sanzionabili con la reintegra, ma stabilisce che tale condanna potrà essere inflitta soltanto se non è “dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”. Allora, bisogna desumere che la comprovata  sussistenza del fatto materiale addebitato al lavoratore ne giustifica il licenziamento indipendentemente dalla sua gravità? Parrebbe di sì: vietando al giudice di valutare l’adeguatezza della massima sanzione disciplinare al fatto contestato, gli è proibito di decidere che il medesimo è punibile con una delle sanzioni conservative tradizionalmente elencate dalla contrattazione collettiva. Come dire: cancellando – insieme all’art. 7 dello statuto che assoggetta il potere disciplinare a regole particolarmente minuziose e severe – smisurate pile di contratti collettivi che si occupano diffusamente, sulla scia aperta dall’art. 2106 c.c. del 1942, del nesso di proporzionalità che deve esistere tra l’entità della trasgressione e la pena, ha indubbiamente semplificato la vita dei giudici. Non previsto né prevedibile, il risultato è ottenuto amputando il ruolo del giudice: anche se il vecchio Montesquieu (da rottamare anche lui?) ha insegnato che il potere legislativo non può interferire sull’esercizio del potere giurisdizionale, comprimerlo e dimezzarlo. Nel medesimo tempo, semplifica la vita degli imprenditori. I quali possono  tornare ad essere quel che erano una volta: dei padroni. Slegati da lacci e laccioli, adesso sarebbero esonerati persino dall’osservare la più barbara delle leggi. Menzionata nella Bibbia, è la legge del taglione.

Ecco dove può arrivare un governo nella cui agenda, che annuncia raffiche di riforme da fare col ritmo di una al mese, campeggia la parola semplificazione.

 

 

 

 

 

 

 

Category: Economia, Lavoro e Sindacato

About Umberto Romagnoli: Nel 1970 diviene professore ordinario di Diritto del lavoro. Dal 1978 al 1984 è preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna dove rimane professore fino all'anno accademico 2008-09. Nel corso della propria carriera ha svolto un’ininterrotta attività di studi e ricerche sul diritto positivo, approfondendo particolarmente la storia della cultura giuridica del lavoro. Dal 1985 è condirettore della «Rivista trimestrale diritto e procedura civile». Nel 1987 ha fondato la rivista «Lavoro e diritto». Tra il 1996 e il 2006, alcune Università straniere, tra cui Castilla La Mancha, Buenos Aires e la Cattolica del Perù, gli hanno conferito la laurea Honoris Causa. Tra le sue opere: Il rapporto di lavoro (con Giorgio Ghezzi,Zanichelli, 1995); Il diritto sindacale (con Giorgio Ghezzi, Zanichelli, 1997); Il lavoro in Italia. Un giurista racconta (Il Mulino, 2001); Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di politica del diritto (Donzelli, 2009).

Leave a Reply




If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.