Umberto Romagnoli: La cultura giuridica si confronta con il così detto Jobs Act

| 7 Novembre 2015 | Comments (0)

 

 

 

Intervento per l’incontro  del 6 novembre 2015 organizzato dal Gruppo Assembleare L’Altra Emilia Romagna della Regione Emilia Romagna: Oltre il Jobs Act. Per un nuovo diritto del lavoro.  Segnaliamo la venuta di Landini a Bologna il 9 novembre

I giuristi che Nanni Alleva ha qui radunato hanno sempre saputo, né hanno mai perduto di vista, che quello del lavoro è un diritto che dal lavoro ha preso convenzionalmente il nome, ma soltanto in parte anche le ragioni, e dunque è del lavoro non più di quanto sia contemporaneamente del capitale. Hanno sempre saputo, né hanno mai perduto di vista, che l’ambivalenza è una sua insopprimibile caratteristica strutturale nella misura in cui ne fa uno strumento di emancipazione ed insieme di repressione. Hanno sempre saputo, né hanno mai perduto di vista, che proprio per questo non possono non considerarsi modificabili i compromessi via via raggiunti. La contesa rimane costantemente aperta, probabilmente non si esaurirà mai e l’ultimo compromesso sarà rinegoziato. Gérard Lyon-Caen diceva che il diritto del lavoro “c’est Pénélope devenue juriste”.

Pertanto, non è l’arretramento della tutela del lavoro ciò che fa vacillare la cultura giuridica contemporanea. I motivi sono diversi. Anzitutto, è traumatizzante il fatto che, come si mette in giusta evidenza nell’odg deliberato nella recente assemblea nazionale della Fiom, “il governo in carica lo abbia deciso senza avere alcun mandato politico esplicito – perché eletto con una manovra di palazzo – e, in sede parlamentare, ricorrendo più volte al ricatto del voto di fiducia”. Pertanto, è comprensibile che la medesima Assemblea abbia impegnato la Fiom a consultare “le persone che non hanno mai potuto dire la loro né sono mai state ascoltate” per accertarne il consenso ad avviare iniziative referendarie per l’abrogazione delle innovazioni normative meno tollerabili. E tali sono senza dubbio quelle, disseminate nei vari decreti attuativi assemblati sotto un dubbio anglicismo, che hanno lo scopo di proteggere l’aspettativa del datore di lavoro di poter contare su una manodopera non solo docile e ubbidiente, ma anche pronta a identificare il proprio interesse in quello dell’impresa.

Si dirà che è un’aspettativa di derivazione proprietaria e dunque rispecchia l’etica degli affari delle origini. Malgrado il suo primitivismo, però, non ha  perduto la centralità che una compatta elaborazione giurisprudenziale di lungo periodo le ha assegnato nell’impianto del diritto del lavoro. E’ noto infatti che la giurisprudenza corporativa diede il meglio di sé fertilizzando il terreno, arato peraltro dalla giurisprudenza probivirale, nel quale affondano le proprie radici alcuni concetti-base ad elevato rendimento emotivo dei quali si sarebbe appropriato il codice civile del ’42: il lavoratore ha l’obbligo di collaborare con l’imprenditore, di non tradirne la fiducia e di essergli fedele. Nondimeno, l’aspettativa tutelata dal corrispondente nucleo normativo non solo non si è affievolita; si è acuminata. Pochi anni fa, l’ha manifestata senza falsi pudori l’amministratore delegato di una multinazionale in una lettera indirizzata agli occupati negli stabilimenti italiani. Nell’informarli che, a causa della spietatezza della concorrenza internazionale, il loro datore di lavoro è in guerra col resto del mondo, li esortava a considerarsi nel medesimo stato d’eccezione dei soldati in trincea e li avvertiva che, proprio per questo, non avrebbe potuto tollerarne atteggiamenti critici né a fortiori atti di indisciplina.

Accertato che l’aspettativa comune alla generalità degli imprenditori è senza tempo, sarebbe una deplorevole reticenza limitarsi ad osservare che  è figlia di un sogno proibito nell’accezione accolta dal linguaggio corrente. In effetti, non si è in presenza dell’innocuo prodotto di una fantasia desiderante od anche farneticante. Tutt’al contrario, il sogno ha trovato un principio di materializzazione nel diritto vigente in epoca fascista sotto l’egida della Carta del lavoro pubblicata nel 1927 sulla Gazzetta Ufficiale, alla quale i giuristi di regime assegnavano il rango di una super-legge.

E adesso? adesso che – con buona pace della Carta di Nizza e persino delle dichiarazioni dei diritti universali dell’uomo – la legislazione degli Stati membri dell’UE ha ri-mercificato il lavoro e ripristinato il potere di comando unilaterale in azienda sia ripristinando la licenza di licenziare sia emarginando la tutela giudiziaria dei diritti, il sogno proibito se ne è giovato in termini di legittimità giuridica e, stavolta, senza che venissero contestualmente ingessati i sindacati e senza criminalizzare lo sciopero,  bensì in un contesto rispettoso delle forme democratiche. Ciò non toglie che la gestione politica della crisi economica esplosa nella seconda metà della prima decade del terzo millennio l’ha trasformata in un episodio della lotta di classe che vede chi sta in alto dirigerla verso chi sta in basso: per ora vittoriosamente –  perché gli argini di contenimento sono crollati e gli spiriti animaleschi del capitalismo hanno straripato.

Come dire che, non appena la situazione lo permette, il legislatore è lesto a tradurre in modelli vincolanti di comportamento l’ideal-tipo del lavoratore dipendente e dunque, per proibito che possa essere, il sogno non è illegittimo.

Ecco perché è involontariamente umoristico che sia accusata di conservatorismo la cultura giuridica avversa al recupero, da parte dei decisori politici dell’UE del giorno d’oggi, di un’idea di diritto del lavoro molto simile a quella che sopravviveva sottotraccia nelle profondità degli ordinamenti giuridici del lavoro nazionali, a cominciare dal nostro che non si è mai voluto de-fascistizzare sul serio.

Ormai, è un luogo comune che, dopo aver suscitato le più grandi speranze, il diritto del lavoro del ‘900 le ha soddisfatte solo parzialmente. Per questo, pur essendo turbati dalla rottura del suo paradigma, abbiamo l’obbligo di elaborarne uno nuovo. Però, è a questo punto che entrano in scena i facilitatori. Ricordate Pulp fiction? E’ un celebre film di Quentin Tarantino. Dove, in un momento di drammatica incertezza, compare un personaggio che ad uno spaventato Johnny Travolta si presenta così: “sono il signor Wolf e risolvo problemi”. Ecco il punto: anche noi ne abbiamo incontrati tanti, di personaggi del genere. Magari, arrivano senza essere stati richiesti. Spesso, però, sono ricercati e profumatamente pagati. Penso all’esponente di spicco della nostra cultura giuridica che suggerì a Sergio Marchionne di approfittare della versione dell’art. 19 st. lav. riscritto dal legislatore popolare che nel 1995, all’insaputa degli sprovveduti proponenti di un referendum, può finire col premiare il sindacato aziendale “che col padrone ci sta” e, per converso, espellere dall’azienda il sindacato dissenziente. Certo, l’Alta Corte ha ritenuto che l’interpretazione letterale fosse aberrante per contrasto con la garanzia costituzionale della libertà sindacale. Tuttavia, con la complicità di sindacati accomodanti l’apartheid della Fiom non è cessato dentro la FCA. Il fatto è che la sentenza non è che una scheggia della legge sulla rappresentanza sindacale che non c’è.

E’ possibile trarre una morale dalla vicenda? direi proprio di sì ed è la seguente:  ripensare il diritto del lavoro è un atto dovuto, sta bene; però, bisogna resistere alla tentazione di servirsi di facilitatori sub specie di  devoti della rottamazione, capacissimi di proporre  l’abolizione del semaforo perché gli incidenti stradali non calano quanto sarebbe auspicabile.

Ho esordito parlando di un sogno proibito e tuttavia legittimo. Mi si potrebbe obiettare che, nel 1945, era spuntata l’alba che, come poetizza una canzone di successo, a molti sembrò capace di portarselo via con sé, il sogno. Sennonché, non è sufficiente affermare che, una volta issato nelle zone alpine della carta costituzionale che col suo art. 1 lo ha addirittura scelto come formante dello Stato, il lavoro ha visto il suo diritto diventare maggiorenne. Resta il fatto che gli è stata negata la chance di dimostrare cosa poteva dare da grande perché, subito dopo aver raggiunto l’età adulta, è stato scaraventato in una durissima fase recessiva senza fine apparente. Come dire che, sebbene la nostra costituzione abbia segnato un nuovo inizio del diritto del lavoro, è un errore enfatizzare l’evento. La verità è che il nuovo inizio ha avuto una fine precoce. Infatti, il diritto del lavoro non ha mai cessato di soggiornare in territori assiduamente frequentati dalla mono-cultura della giusprivatistica, secondo la quale il lavoro avrebbe bussato alla porta della storia giuridica per farsi avvolgere nel cellophane delle categorie tecnico-concettuali del diritto dei contratti tra privati.

Per questo, i giuristi – mica tanti, peraltro – che nel dopo-guerra si aspettavano un diritto del lavoro al passo con la costituzione, e alla sua altezza, l’hanno condannato a consegnarsi alla storia come un diritto con un grande futuro alle spalle, pur essendo certi del contrario. Questa è una contraddizione di fondo ed è su di essa che bisogna interrogarsi per spiegare come mai seguitassero ad attribuirgli la dirompente potenzialità che non possedeva né poteva possedere in ragione della sua matrice compromissoria – oltretutto in una situazione di persistente (tranne brevi tratti) squilibrio dei rapporti di forza.

La contraddizione era dovuta ad una imperfezione ottica generata dalla loro formazione culturale e anzi dalla loro stessa biografia. Era infatti una specie di strabismo che li portava a guardare altrove, e pensare ad altro, soprattutto quando parlavano di diritto del lavoro. Come dire: l’oggetto stesso dei loro discorsi li sollecitava a valorizzarne la connessione con l’azione, che essi giudicavano benefica, dei suoi artefici e garanti e – per effetto di un transfert, non solo né sempre subliminale – attribuivano al diritto del lavoro la valenza di segno positivo che, invece, a loro avviso era l’attributo dell’azione dei partiti di massa della sinistra e dei sindacati i quali, assicurando al lavoro la rappresentanza a struttura binaria idonea a metterlo nella condizione di competere col capitale, avevano sponsorizzato e avviato alla maturità il “suo” diritto. Un diritto la cui prossimità con l’ambiente esterno, nell’impossibilità di esercitare un’actio finium regundorum in grado di tracciare netti confini, se non sospinge l’interprete alla militanza, certamente gli impedisce di occultare la sua collocazione politica, sia essa di sinistra o di destra. Così, non è un dettaglio che a Gino Giugni, il quale diceva spesso di sé: “non saprò mai se sono un giurista prestato alla politica o un politico prestato al diritto”, nel 2000 io abbia dedicato  uno scritto col titolo Elogio del compagno professore. Né è secondario che, nel tentativo (peraltro, riuscitissimo) di tracciare l’orizzonte di senso di un’intera esperienza esistenziale, un intellettuale dell’area giuridica come Luigi Mariucci abbia rilasciato alla sua rivista una confessione d’inusuale franchezza: “per me, il diritto del lavoro ha costituito un succedaneo della mia inclinazione alla politica”, anche se “ha funzionato come può funzionare il metadone per un tossico-dipendente”.

Adesso, ad ogni modo, la sinistra politica ha fatto la fine del giovane mandato al fronte e mai tornato a casa: c’è chi dice che sia morto e c’è chi dice che sia caduto ostaggio del nemico, ma è diffusa anche l’opinione che abbia disertato. Mentre dalla residua rappresentanza sociale giunge – non solo per limiti propri, ma (come da noi) anche a causa della sua interna rissosità – un confuso vociare intraducibile in un’idea capace di illuminare il cammino della transizione che stanno compiendo il lavoro e il suo diritto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: Economia, Lavoro e Sindacato, Politica

About Umberto Romagnoli: Nel 1970 diviene professore ordinario di Diritto del lavoro. Dal 1978 al 1984 è preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna dove rimane professore fino all'anno accademico 2008-09. Nel corso della propria carriera ha svolto un’ininterrotta attività di studi e ricerche sul diritto positivo, approfondendo particolarmente la storia della cultura giuridica del lavoro. Dal 1985 è condirettore della «Rivista trimestrale diritto e procedura civile». Nel 1987 ha fondato la rivista «Lavoro e diritto». Tra il 1996 e il 2006, alcune Università straniere, tra cui Castilla La Mancha, Buenos Aires e la Cattolica del Perù, gli hanno conferito la laurea Honoris Causa. Tra le sue opere: Il rapporto di lavoro (con Giorgio Ghezzi,Zanichelli, 1995); Il diritto sindacale (con Giorgio Ghezzi, Zanichelli, 1997); Il lavoro in Italia. Un giurista racconta (Il Mulino, 2001); Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di politica del diritto (Donzelli, 2009).

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