Barbara Costa: Il congedo di maternità nella legislazione europea

| 15 Giugno 2015 | Comments (0)

 

 

 

Un aspetto molto specifico del lavoro della donne è rappresentato dalla durata e dalla retribuzione del congedo di maternità obbligatorio, che sono regolamentati da una direttiva del 1992 che ne stabilisce i requisiti minimi obbligatori. La direttiva in questione è la n. 92/85 avente come oggetto le misure per tutelare la sicurezza e la salute delle lavoratrici incinte, puerpere o in periodo di allattamento[1].

Il 1992 è una data lontana e il mercato del lavoro e l’economia mondiale ed europea erano molto diversi. Da allora, si è verificato un grande cambiamento in entrambi ma anche nella società dove è cresciuta la consapevolezza del valore della maternità.

Per questi motivi,  la Commissione europea nel 2008 ha proposto una revisione della direttiva che stabilisce uno standard molto alto di protezione delle lavoratrici in maternità che consiste nell’avere  diritto a ricevere il 100% del salario per le 6 settimane successive al parto, senza alcun tetto massimo e senza eccezioni.

Il 20 ottobre 2010 la proposta di revisione è stata approvata con una larga maggioranza dal Parlamento Europeo, per poi cadere nel vuoto una volta inviata al Consiglio per  l’adozione finale.  Il  Consiglio infatti non l’ha mai ritrasmessa al Parlamento per la seconda lettura poiché 10 Stati membri l’hanno bloccata con fermezza[2].

In  questo caso  inoltre,  a causa della materia da essa disciplinata[3], nell’ottobre 2006 la Commissione europea ha lanciato una consultazione dei partner sociali sul miglioramento della direttiva in tre aree:

  1. Durata del congedo
  2. Livello di pagamento
  3. Protezione delle lavoratrici che rientrano dopo un congedo di maternità.

La Confederazione Europea dei Sindacati (CES) ha accolto favorevolmente l’intenzione della Commissione di rafforzare la direttiva nelle aree sopra elencate, ha supportato l’allungamento del periodo di congedo e ha domandato che siano previsti meccanismi per ottenere una maggiore garanzia per il pagamento durante il congedo. Inoltre la CES  ha  anche chiesto di rafforzare l’aspetto della salute e della sicurezza in termini di prevenzione e di valutazione dei rischi e la necessità di rafforzare il diritto ad avere  strutture che facilitino l’allattamento al seno. Un’altra questione molto importante sulla quale ha anche attirato l’attenzione è la necessità di estendere la protezione a tutte le lavoratrici con contratto di lavoro atipico, incluse le lavoratrici domestiche.

Infine, ha anche richiesto che la direttiva sia coerente con la convenzione dell’ILO n. 103 (Maternity Protection Convention) revisionata nel 2000  e le  Raccomandazioni ad essa annesse (ILO Recommendations 191)[4].

Dall’ottobre del 2010 fino alla fine della precedente legislatura (la VII) la Commissione e il Consiglio[5] non si sono più interessati a concludere l’iter legislativo della direttiva.

Nel corso dell’attuale legislatura (la VIII),  la proposta di direttiva è stata inserita  nella lista degli atti pendenti che  saranno eliminati dall’agenda e sostituiti da una nuova proposta  se entro giugno 2015 (6 mesi dalla comunicazione che è del 16 dicembre 2014) non si raggiungerà un accordo tra gli organi legislativi[6] poiché la soppressione è inclusa nella comunicazione della Commissione del 18 giugno 2014, conosciuta come REFIT[7].

A fine marzo 2015,  73 degli 80 atti pendenti sono stati effettivamente ritirati e questo come prova che il REFIT viene in effetti messo in pratica[8].  Per la proposta di direttiva 92/85  il termine ultimo per la ripresa dei negoziati con il Consiglio è giungo 2015 e per scongiurare il rischio di soppressione e mantenere alta l’attenzione sul congedo di maternità, i partner sociali e le associazioni che si occupano dei diritti della donne, a gran voce, hanno chiesto che la proposta di direttiva non sia cestinata dall’attuale Commissione, lanciando anche  petizioni nella quali è stato chiesto a tutti gli attori istituzionali (incluse le nuove Commissarie per la giustizia, i consumatori e le parità di genere, Věra Jourová  e  per l’occupazione,  gli affari sociali e l’inclusione, Marianne Thyssen), di assicurare in modo efficace che la direttiva sia mantenuta nell’agenda.

Dal 1992 sono passati infatti ben 23 anni e la revisione delle regole riguardanti il congedo di maternità è assolutamente necessaria.

Anche i membri del Parlamento europeo hanno lavorato intensamente per interrompere l’impasse di 7 anni e il 6 maggio scorso la Commissione sui diritti delle donne e sull’uguaglianza di genere del Parlamento Europeo ha adottato  una risoluzione che è stata discussa e adottata durante la seduta plenaria del 19 e il 20 maggio scorsi, il cui testo sarà esaminato nel dettaglio nel paragrafo II.

Nel paragrafo successivo sono esaminati i due punti più dibattuti e anche oggetto di cambiamenti sostanziali della direttiva, la durata del CONGEDO DI MATERNITA’ e la relativa RETRIBUZIONE. Gli altri aspetti toccati dalla direttiva, come ad es. ma non solo il lavoro notturno, meritano e necessitano di un separato approfondito esame.

 

 

1. La direttiva 92/85 a confronto con la proposta di revisione del 20 ottobre 2010

Una delle principali disposizioni della direttiva è contenuta all’art. 8 e riguarda il CONGEDO DI MATERNITA’ la cui durata minima è stabilita di 14 settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

Nella proposta di revisione  l’art. 8 è sostituito dal seguente:

  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all’articolo 2 fruiscano di un congedo di maternità di almeno 20 settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto.

Si noti che sono previste 6 settimane in più ed è stato eliminato il riferimento alle legislazioni e/o prassi nazionali.

All’art. 8 della direttiva del ‘92 si legge ancora che delle 14 settimane, 2 sono obbligatorie mentre nella proposta di revisione al punto 3 è stabilito che almeno 6 settimane dopo il parto sono obbligatorie e devono essere PIENAMENTE RETRIBUITE,  fatte salve le disposizioni nazionali esistenti che prevedono un periodo di congedo obbligatorio di maternità prima del parto.

Si noti che nella revisione, il riferimento al PAGAMENTO delle settimane di congedo obbligatorie è fatto direttamente nell’art. 8 per sottolineare l’importanza di quest’aspetto mentre nella direttiva del ’92 se ne parla all’art. 11 intitolato “diritti connessi con il contratto di lavoro” il quale  si occupa  anche ma non solo di disciplinare la  RETRIBUZIONE e/o INDENNITA’.

In particolare, al punto 2b dell’art. 11 si legge che durante il congedo di maternità previsto all’art. 8 deve essere garantito il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un’indennità adeguata. Il punto 3 stabilisce che l’indennità è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la lavoratrice interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali.

Ci rendiamo tutti conto che l’estensione reale della protezione rappresentata dal congedo di maternità dipende evidentemente dal livello di remunerazione garantito e che su questo punto la direttiva del ’92  è molto insufficiente. Non definendo un livello minimo preciso e accontentandosi di fare riferimento ai redditi percepiti in caso di malattia, la direttiva non elimina le ineguaglianze tra gli Stati membri e perfino tra differenti categorie di lavoratrici nello stesso Stato. Il legislatore comunitario ho considerato la gravidanza come un episodio anormale, paragonato ad una situazione patologica, non accogliendo le istanze di molte associazioni anche sindacali di assicurare il mantenimento integrale della remunerazione sia in caso di dispensa dal lavoro sia durante il congedo di maternità[9].

Aspetti controversi

Direttiva in vigore

Proposta di revisione

CONGEDO DI MATERNITA’

TOTALE

Durata minima di

14

settimane ininterrotte

TOTALE

Durata minima di

20 settimane ininterrotte

OBBLIGATORIO

2 settimane

(incluse nelle 14)

OBBLIGATORIO

6  settimane dopo il parto (incluse nelle 20)

RETRIBUZIONE

TOTALE

Indennità adeguata

TOTALE

Retribuzione mensile media

OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIO

Pienamente retribuite

Un altro punto dell’art. 8 della proposta di revisione sui quali è interessante soffermarsi perché finalmente tocca un aspetto diffuso ma ancora poco riconosciuto a livello normativo,  è il n. 12 nel quale si legge :

12. Gli Stati membri adottano misure idonee per riconoscere la depressione post partum come malattia grave e sostengono campagne di sensibilizzazione per promuovere una corretta informazione al riguardo e combattere i pregiudizi ed i rischi di stigmatizzazione tuttora legati ad essa.

Infine, altrettanto importante anche per combattere e prevenire la depressione post partum nell’opinione di chi scrive, è l’articolo 8 bis inserito nella proposta di revisione dal Parlamento europeo e non presente nella revisione della direttiva presentata dalla Commissione[10], sul congedo di paternità:

  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i lavoratori la cui partner stabile ha partorito di recente abbiano diritto a un periodo continuativo di congedo di paternità retribuito e non trasferibile di almeno due settimane, concesso secondo modalità equivalenti a quelle del congedo di maternità – tranne per quanto riguarda la durata – da prendere, dopo il parto della moglie o partner, durante il periodo del congedo di maternità. Gli Stati membri che non hanno ancora introdotto un congedo di paternità retribuito e non trasferibile, concesso secondo modalità equivalenti a quelle del congedo di maternità – tranne per quanto riguarda la durata – da prendere obbligatoriamente durante il congedo di maternità per un periodo continuativo di almeno due settimane dopo il parto della moglie o partner del lavoratore, sono vivamente incoraggiati a farlo, al fine di promuovere la partecipazione paritaria di entrambi i genitori all’esercizio dei diritti e delle responsabilità familiari.

 

 

2. La risoluzione del parlamento europeo del 20 maggio 2015

Le considerazioni contenute nella prima parte della risoluzione sono quelle classiche, delle quali si discute in ambito europeo da 20 anni ormai: “il principio della parità di trattamento fra donne e uomini comporta l’assenza di qualunque discriminazione, diretta o indiretta, anche per quanto riguarda la maternità, la paternità e il fatto di avere responsabilità familiari; le donne dedicano agli impegni domestici un tempo tre volte maggiore degli uomini (compresa l’assistenza all’infanzia, agli anziani e ai disabili nonché i lavori domestici);  la condivisione delle responsabilità familiari e domestiche tra uomini e donne è una condizione indispensabile per la realizzazione della parità di genere.

E stupisce che in un ventennio la situazione sembra essere peggiorata e non migliorata, stando alle statistiche riportate nella stessa risoluzione, nella quale si continua a leggere che  “il numero di donne che vive in condizioni di povertà e di esclusione è maggiore rispetto a quello degli uomini, in particolare donne anziane, la cui pensione media è inferiore del 39% rispetto a quella degli uomini; le donne lavorano più spesso degli uomini a tempo parziale, con contratti di lavoro temporaneo o a tempo determinato e che la povertà delle donne è in gran parte dovuta alla precarietà del loro lavoro;  il tasso di natalità diminuisce nell’Unione europea e che tale tendenza è aggravata dalla crisi, poiché la disoccupazione, la precarietà e l’incertezza sul futuro e sull’economia spingono le coppie, e in particolare le donne più giovani, a rimandare la decisione di avere figli, il che rafforza ulteriormente la tendenza all’invecchiamento della popolazione nell’intera Unione; il tasso di disoccupazione femminile è sottovalutato dato che molte donne non sono iscritte alle liste di collocamento, in particolare le donne che si occupano solo dei lavori domestici e dei figli”.

Nella risoluzione il Parlamento chiede fermamente e con toni molto forti che i negoziati siano ripresi, in vista di riconciliare la propria posizione con quella del Consiglio- che finora si è dimostrato contrario all’adozione della direttiva-e che la  proposta di revisione della direttiva non sia  ritirata dalla Commissione nel quadro del programma REFIT. Se così fosse, chiede come alternativa immediata,  l’avvio  di un’iniziativa legislativa mirante a rivedere la direttiva, durante la presidenza lussemburghese del Consiglio[11].

Infine, considerando che in molti Stati ancora non esiste un congedo di paternità vero e proprio (da non confondere con il congedo parentale), il Parlamento ribadisce la propria disponibilità a elaborare una direttiva separata che istituisca un congedo di paternità retribuito di almeno 10 giorni lavorativi e incoraggia  misure, legislative e di altra natura, che consentano agli uomini, e in particolare ai padri, di esercitare il loro diritto di raggiungere un equilibrio tra lavoro e famiglia.

 

 

3. Conclusione

Inizialmente approvata in seno alla Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere con 19 voti a favore  3 contro  e 11 astenuti, la Risoluzione è stata votata il 20 maggio nel corso della seduta plenaria del Parlamento Europeo con 419 voti favorevoli, 97 contrari e 161 astensioni[12].

Dall’analisi del voto si nota che non c’è una divisione tra gruppi politici, tranne in un solo caso che è quello della sinistra unitaria europea (GUE/NGL), che ha quasi interamente votato a favore della proposta.  La divisione continua ad esserci tra i 28 Stati membri e per poter esprimere un’opinione bisognerebbe conoscere nel dettaglio non solo la legislazione sul congedo di maternità e paternità  ma anche tutte le altre forme di sostegno alla genitorialità applicate nei vari Stati.

Non è detto, infatti, che gli Stati che si oppongono sono quelli in cui la maternità è poco tutelata. Stupisce infatti che nell’elenco degli Stati che nel 2010 hanno votato contro l’adozione della revisione della direttiva figurino anche alcuni Stati scandinavi che per tradizione hanno un alto livello di protezione della maternità.  A tal proposito è interessante guardare una doppia intervista  a due parlamentari che esprimono due visioni completamente opposte[13].

La mia opinione è che la norma che regola il congedo di maternità debba innanzitutto tutelare la donna, lasciandole la libertà di scegliere se e quando usufruire del congedo di maternità, garantendole tutti i diritti incluso quello alla retribuzione al 100%.  Tutelando la donna si tutela conseguentemente il bambino. Il congedo di paternità è assolutamente necessario perché il momento della nascita deve essere condiviso e previene la depressione post-partum, che finalmente viene menzionata anche nella legislazione europea.

L’importanza del congedo di paternità è ormai ampiamente riconosciuta ed infatti  il paragrafo 5 della risoluzione, nel quale si chiede che il congedo di paternità sia oggetto di una direttiva separata, è stato votato separatamente[14].

Ora non resta che seguire tutti gli sviluppi a livello europeo, supportando  questa causa, ma anche riaccendere il dibattito in Italia, dove il tema sembra non essere più all’ordine del giorno.

 

4. Fonti

  • Per la DIRETTIVA CEE 92/85 concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, vedi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:1992:348:FULL&from=IT

  • Per il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645 sul Recepimento della direttiva 92/85/CEE ” si veda la Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996, vedi:

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/96645dl.htm

  • Per la CONVENZIONE ILO N. 103 del 1952 sulla “Protezione della maternità (riveduta)”  e
  • Per la CONVENZIONE ILO N. 183 del 2000 concernente “La revisione della Convenzione (riveduta) sulla protezione della maternità, 1952”, vedi:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—europe/—ro-geneva/—ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_153227.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_152284.pdf

  • Per la PROPOSTA della COMMISSIONE di revisione della direttiva 92/85 del 3 OTTOBRE 2008, vedi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52008PC0637

  • Per la RISOLUZIONE PE DEL 20 OTTOBRE 2010 con la quale il Parlamento in seduta plenaria ha approvato la proposta di revisione della direttiva 92/85/CEE del Consiglio,  vedi:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//IT

  • Per la RISOLUZIONE  DELLA COMMISSIONE per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere del 6 maggio 2015, vedi:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B8-2015-0453+0+DOC+PDF+V0//IT

  • Per la RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 20 maggio 2015, vedi:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0207&format=XML&language=IT


[1] La direttiva è una delle 10 direttive adottate per l’applicazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. I gruppi a rischio particolarmente sensibili devono essere protetti contro i pericoli che li riguardano in modo particolare e le  lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo d’allattamento devono essere considerate, sotto molti punti di vista, come un gruppo esposto a rischi specifici e, di conseguenza, devono essere adottati provvedimenti per quanto riguarda la protezione della loro sicurezza e salute. La protezione, tuttavia, non deve svantaggiare le donne sul mercato del lavoro e non deve pregiudicare le direttive in materia di uguaglianza di trattamento.

[2] Gli Stati che nel 2010 hanno bloccato l’adozione della direttiva sono stati Germania, Paesi Bassi, Lituania, Ungheria, Danimarca, Cipro, Svezia, Slovacchia, Slovenia e Regno Unito.  V. https://eyf2014.wordpress.com/2015/04/17/the-final-push/

 

[3] Secondo l’art. 138 (ex articolo 118 A) del Trattato di Amsterdam del 1997,  la Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un’azione comunitaria. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un’azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall’articolo 139. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate alla Commissione.

[5] Secondo la procedura di co-decisione, la Commissione europea fa la proposta e la invia al Parlamento Europeo per la prima discussione. La proposta emendata viene inviata al Consiglio dell’Unione Europea e poi torna al Parlamento per l’adozione finale. In circostanze normali questo processo è lungo ma completo e richiede circa un anno, una lunghezza ragionevole se si considera che 28 Stati membri devono essere d’accordo su una legge comune che definisce standard minimi nei loro legislazioni.

[7] Il REFIT è il Regulatory Fitness and Performance Programme della Commissione del 18 giugno 2014. Per il testo della comunicazione v. http://ec.europa.eu/smart-regulation/docs/com2014_368_en.pdf

[8] Alla fine del mese di marzo 2015, 73 degli 80 atti pendenti tra i quali anche la proposta di revisione della direttiva 92/85, sono stati ritirati v.  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4567_en.htm

[9] V. DOSSIER: « La transposition de la directive 92/85/CEE relative à la sécurité et la santé  des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes » in BTS Newsletter-Juin ‘97-N.6

[10] Per il testo della proposta di revisione della direttiva del 3 ottobre 2008 si veda  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52008PC0637

[11] Da luglio a dicembre 2015. V. http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidency-council-eu/

 

Category: Donne, lavoro, femminismi, Lavoro e Sindacato, Osservatorio Europa, Welfare e Salute

About Barbara Costa: Barbara Costa, dopo essersi laureata in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Messina nel 1996 discutendo una tesi su “Le azioni positive e le pari opportunità nell’Unione Europea”, ha partecipato ad una ricerca su “L’applicazione della direttiva 92/85 relativa alla sicurezza e alla salute delle donne incinte, puerpere o che allattano” presso la Confederazione europea del sindacati a Bruxelles. Dopo uno stage presso l’unità Pari Opportunità della Direzione V della Commissione Europea, è tornata in Italia dove ha studiato Diritti Umani nell’ambito del Master “Organizzazione e diritti umani” presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”. Nel 2008, Ha condotto ricerche sulla crisi elettorale del 2008 in Zimbabwe e sulle armi a grappolo presso l’Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo con sede a Roma. Recentemente, ha partecipato agli Stati generali delle donne che si sono tenuti a Roma il 14 maggio 2015, dove ha relazionato sulla disciplina del congedo di maternità nella legislazione europea e sulla discussione attualmente in atto. La sua personale situazione di donna over 40, madre di tre figli, che deve inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro e le grandi difficoltà che attualmente si incontrano, la spinge in modo del tutto autonomo e con grande motivazione e tenacia, a sostenere una battaglia nella quale ha sempre creduto e che ha sempre intrapreso: la piena ed effettiva realizzazione della pari opportunità nella società in generale e nel mondo del lavoro in particolare. Questa battaglia la vuole combattere anche e soprattutto diffondendo l’informazione sui diritti dei quali le donne (non solo le lavoratrici) sono soggetti attivi e partecipando con le sue idee-frutto non solo dei suoi studi ma anche e soprattutto delle sue esperienze di vita-ad un dibattito costruttivo mirato alla realizzazione di una società equa, dove tutti abbiano le stesse opportunità di trovare la loro giusta collocazione nel mondo del lavoro.

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