Roberto Settembre: Stop alla tortura. Chiamare le cose con il loro nome

| 25 Luglio 2016 | Comments (0)

 

 

Diffondiamo al sito www.libertàegiustizia.it del 25 luglio 2016

Il 15 luglio 2016 Ron Ben Ysai sul quotidiano israeliano Yedioth Ahronot ha detto: “Les démocraties occidentales sanctifient les droits de l’homme. Confrontées à une situation d’urgence, il va falloir qu’elles privilégient le caractère sacré de la vie par rapport aux sacro-saintes libertés individuelles”.
Affermazione quantomeno singolare, non essendo fondata neppure su un esame attento dei principi acquisiti negli ordinamenti delle democrazie occidentali: parliamo della CEDU, ad esempio, e della Convenzione di New York.

Infatti la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ratificata dall’Italia con L. 4.8.55 n. 848, che al Titolo I sancisce il diritto alla vita (art. 2), alla libertà e sicurezza (art. 5), al processo equo (art. 6), al rispetto della vita privata e famigliare (art. 8), alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art.9), di espressione (art. 10), di riunione e di associazione (art. 11), di matrimonio ( art. 12), di ricorso effettivo (art. 13) e impone il divieto di tortura (art. 3), di schiavitù e del lavoro forzato (art. 4), di pena senza legge (art.7), di discriminazione (art. 14), di abuso del diritto (art. 17), pur prevedendo all’articolo 15 la “deroga agli obblighi della Convenzione in caso di stato di urgenza o di guerra o altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale”, sancisce che:
“La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7”.
E l’articolo 3, ricordiamo, statuisce il divieto di tortura con le parole: “Nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
Ne consegue dunque un corollario evidente: non è vero che il reato di tortura impedirebbe allo Stato di agire in maniera efficace contro i pericoli di una grave emergenza, potendo l’Alta Autorità addirittura sospendere tutta una serie di diritti previsti dalla Convenzione, meno quelli di cui agli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura) e 4 (schiavitù e lavoro forzato).

Ciononostante, commentando l’iter parlamentare per l’approvazione del reato di tortura, da pochi giorni sospeso e rinviato a data da destinarsi, il direttore del quotidiano Libero, Vittorio Feltri, ha detto: “Il reato che si vorrebbe castigare è quello di tortura. Ma quando si sostanzia la tortura? Quando si spengono sigarette sulle guance dei malviventi? Quando ad essi si infila un tizzone ardente nel retto? Quando li si interroga esercitando pressioni psicologiche eccessive? Quando si prendono a manganellate sul cranio certi dimostranti che spaccano vetrine e danno fuoco ai bancomat? Non si sa”.

La risposta a una simile affermazione è contenuta in modo esplicito nella Convenzione di New York del 1984, ratificata dall’Italia nel 1989, e quindi entrata nel nostro ordinamento
“Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate”.

Questo basterebbe per replicare in modo efficace e credibile a tali prese di posizione, quando la definizione del fatto e il suo inserimento nella Convenzione europea rendono inequivocabile la scelta di campo delle democrazie occidentali.

Invece, a 15 anni dai fatti del G8 di Genova luglio 2001, l’introduzione nel nostro ordinamento penale del reato di tortura è fermo al palo a data da destinarsi e, come ha pesantemente stigmatizzato l’on. Luigi Manconi, (cioè colui che propose anni fa il disegno di legge di cui parliamo) “un Senato inqualificabile e infingardo… ha argomentato sull’attentato di Nizza collegandolo al rischio, nel caso di approvazione della legge sulla tortura, di disarmare polizia e carabinieri davanti alla minaccia jihadaista”.

Tanto premesso occorre chiarire che in ogni Stato ci sono istituzioni che hanno il monopolio dell’esercizio della violenza e della forza. E sono le Forze dell’Ordine. Ma come la storia insegna, ogni potere, se non ha bilanciamenti e limiti al suo operato, tende a strabordare. E questo, detto banalmente, è un concetto generale sul quale si fonda l’ordinamento democratico. La tortura ne è una manifestazione, la più orrenda in tempo di pace, con cui il potere delle istituzioni che hanno il monopolio della forza e della violenza oltrepassa i propri limiti sugli inermi. I fatti di Genova del 2001 sono stati spaventosi, la peggior manifestazione di forza bruta su persone indifese dopo la seconda guerra mondiale in Italia.

Ma la lezione non è servita, e non è stato fatto ancora nulla in concreto per regolare l’esercizio della violenza da parte dello Stato, onde evitare che si ripetano e rimangano impuniti gli eventuali reati ad essa conseguenti. Ovviamente dobbiamo parlare di singole vittime piuttosto che di fatti aventi dimensioni collettive come è successo a Genova; ma cose del genere sono accadute ancora nelle caserme, nelle carceri e in altri luoghi, ripetendosi meccanismi simili nei casi Aldovrandi, Cucchi, Uva, per esempio, ma ben più numerosi quando non hanno causato la morte delle vittime.

Sul punto allora, quando si parla di questi fatti, definibili impropriamente e ingiustamente minori, bisogna evidenziare un allarmante sviamento dell’attenzione, causato dalla difficoltà di identificare la reale natura di queste condotte delittuose.

Si pensi cioè ai reati contestati ai pubblici ufficiali, quali minacce, percosse, lesioni volontarie, abuso di atti d’ufficio, che, nella loro dinamica fenomenologica, sfiorando e confondendosi con l’uso legittimo della violenza, spesso finiscono per camuffarsi nel superamento colposo della loro liceità. La conseguenza, allora, si riflette in prese di posizioni analoghe a quella del direttore di Libero: “Cos’è la tortura? Non si sa”. Pertanto, onde evitare pericolose imprecisioni, è necessario chiarire due aspetti.

Il primo, e bisogna dolorosamente prenderne atto, è che tali eventi si sono verificati ancora negli ultimi quindici anni senza che, nella maggior parte dei casi, siano stati identificati con certezza gli autori, e senza che ad essi abbia fatto seguito idonea sanzione.

Il secondo è che devono essere chiamati col loro nome: ma per essere chiamati col loro nome è indispensabile che ci sia una norma che lo preveda.
Sul punto è interessante rilevare come (e di ciò ne ebbi contezza nel corso del mio lavoro di giudice estensore della sentenza di appello sui fatti della Caserma di Bolzaneto nel G8 2001 a Genova) ci sia stata una fiera opposizione anche al solo uso della parola “tortura”, tanto che nel 2015 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per averla praticata su un cittadino (ricorrente alla CEDU) in occasione dell’assalto della polizia alla scuola DIAZ.

Eppure l’Italia non solo ha ratificato la CEDU, ma anche, nel 1989, la Convenzione di New York del 1984, per cui non ci sono scuse per negare questa verità: il concetto è chiaro, l’ordinamento italiano lo ha recepito ratificando le Convenzioni, i fatti hanno dimostrato che la pratica della tortura non è estranea all’operato delle nostre FF.OO.

I fatti, appunto. Ma mentre i fatti-reato commessi dai manifestanti, ad esempio, hanno una precisa e severa connotazione giuridica, come la devastazione e il saccheggio, per cui le eventuali sentenze di condanna hanno la chiarezza inequivocabile del giudicato, gli eventuali fatti-reato commessi dai pubblici ufficiali, senza il loro giusto nome, restano imprecisi nella loro gravità, tanto che spesso i delitti che li connotano si estinguono per prescrizione, impedendo sia la giusta sanzione, sia un’adeguata indignazione collettiva che sarebbe utile in vista di un’evoluzione legislativa finalizzata a ridurre drasticamente in nuce il pericolo o la propensione a commettere tortura.

Sono infatti convinto che l’indignazione collettiva, se questi delitti venissero chiamati col loro nome, aprirebbe la strada all’ingresso dei principi costituzionali nelle scuole di formazione delle FF.OO, e, attraverso i codici identificativi (caratterizzati da tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza del pubblico ufficiale) sulle divise o sugli elmetti degli agenti, costituirebbe un valido deterrente.

Ma l’Italia, nonostante la messa in mora dell’ONU, e nonostante la condanna della CEDU, si è sempre rifiutata e continua a rifiutarsi di approvare il reato di tortura, come se fosse un tabù.

E questa non è cosa di poco conto: il concetto di tortura, la sua definizione normativa, il suo ingresso nell’ordinamento penale, non solo servirebbero a definire senza infingimenti determinate condotte criminali, ma costituirebbero un terreno di abominio sul quale chi volesse praticarla si muoverebbe con difficoltà.
Tuttavia ciò non è sufficiente, dovendosi fare anche una riflessione sugli effetti dell’introduzione di questo reato, perché quando questo tipo di norma non è efficace perde completamente la sua valenza deterrente.

Pertanto una norma che consenta di pronunciare in nome del popolo italiano una sentenza passata in giudicato e che permetta così all’opinione pubblica di aver chiaro cosa è stato commesso e da chi, non deve solo chiamare le condotte criminali col loro nome, ma deve individuarle, esemplificarle e renderle perseguibili.

Ebbene, credo che il progetto di legge, ormai congelato in parlamento, sia insufficiente e abbia limiti giganteschi gravidi di conseguenze negative per la giustizia.

In primo luogo la tortura, in questo disegno di legge, è qualificata come reato comune, così, per intenderci, come il furto che può essere commesso da chiunque, privandola viceversa della sua vera valenza, che nelle Convenzioni internazionali la identifica come precipuo delitto dello Stato, che solo lo Stato può commettere attraverso l’operato del pubblico ufficiale o di chi si fregia di questa qualità, sull’inerme alla sua mercé.Reato proprio, quindi, e non reato comune.

Questo concetto è così importante, essendo la tortura un delitto talmente orrendo che in tutte le Convenzioni se ne prescrive l’imprescrittibilità, che se ne coglie un riflesso anche nella nostra Costituzione.

Si noti cioè che all’art. 13 è contenuta l’unica e sola ipotesi punitiva della nostra legge fondamentale: “E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”.

Ciò significa che la legge suprema dello Stato, fondativa della Repubblica democratica, sancisce non solo l’illiceità di questo tipo di violenza, ma la identifica come la più esecranda, e ne chiede la punizione, perché trattasi di un illecito tanto grave da mettere a rischio il senso stesso della Repubblica.

Codificare il reato di tortura come reato comune, significa tradire uno dei fondamenti della Costituzione della Repubblica Italiana, nata proprio per liberare gli esseri umani dal sopruso del potere.

La tortura è il delitto che non può e non deve venir confuso con i delitti che possono commettere gli individui privi dell’autorità dello Stato, essendo appunto solo e soltanto il delitto dello Stato, quando esercita il suo potere illimitato sull’inerme nelle sue mani.

Detto questo, e rilevato come questo disegno di legge preveda un’aggravante specifica qualora la tortura venga commessa dal pubblico ufficiale (aggravante facilmente vanificabile col bilanciamento delle attenuanti, le riduzioni di pena dei riti alternativi, tali da rendere del tutto priva di deterrenza la pena), va rilevato come anche nella costruzione della fattispecie rechi gravissime incongruenze.

Una di queste sta nel prevedere la necessità di provare la commissione di “violenze e minacce” (miracolosamente è stato cassato il -reiterate- così come era stato inserito nel disegno approvato alla Camera) per cui una singola violenza non costituirebbe tortura, come, ad esempio, spegnere una sigaretta in un occhio della vittima!

Ma c’è di più: per provare l’avvenuta tortura dovrebbe venir provato anche il danno psicologico, non essendo sufficiente provare l’evento. Provare l’avvenuto gioco della ruolette russa sulla vittima non basterebbe, senza aver provato il danno psicologico!

E’ chiaro allora che bisogna domandarsi perché mai si intenda introdurre una simile fattispecie di reato, e perché, ciononostante, lo si ritenga rischioso e limitante per le FF.OO.

C’è forse la volontà nascosta di far entrare nel nostro ordinamento qualcosa di simile alla prospettiva ventilata dal giurista americano Alan Dershowitz, che ha proposto, non potendo impedirsi la pratica della tortura, di introdurla in modo soft, legittimando l’uso di aghi sterili sotto le unghie del torturato ad opera di specialisti assunti con regolare concorso, previo mandato di tortura emesso dal giudice in caso di urgenza?

Se non ci sono limiti alla barbarie contro la quale sono state eretti i baluardi delle Convenzioni internazionali e in nome delle quali opera la CEDU, certamente nel nostro Paese esiste un problema di formazione delle FF.OO, mancando un’introiezione profonda dei principi costituzionali posti a salvaguardia dei diritti dell’uomo.

E ciò senza negare che nelle FF.OO siano presenti persone rispettabilissime, consapevoli del proprio ruolo e della propria funzione (tra di esse ci sono e ci sono stati veri eroi). Ma questo è un altro discorso: il problema è generale ed è quello della formazione specifica in vista di questo tipo di funzione, non potendosi lasciare all’iniziativa personale o alla coscienza del singolo il rispetto delle regole.

L’introduzione del delitto imprescrittibile di tortura ne costituisce un caposaldo imprescindibile.

 

Category: Guerre, torture, attentati

About Roberto Settembre: Roberto Settembre è nato a Savona nel 1950. Dopo alcuni anni di attività forense, è entrato in magistratura nel 1979 e ha lavorato quasi sempre nel settore penale. È stato l'estensore della sentenza d'appello sui fatti di Bolzaneto, da poco resa definitiva dalla Cassazione. Su questa drammatica vicenda ha scritto un libro, Gridavano e piangevano, pubblicato da Einaudi nel 2014. È uscito dall'ordine giudiziario nel 2012. Con uno pseudonimo ha pubblicato recensioni e racconti su diverse riviste, un romanzo, Eufolo (Marietti, 1992) e la raccolta Racconti del doppio e dell'inganno. Scrive sul sito libertagiustizia.it

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